Resta aperto qualche margine di dubbio sulle responsabilità dell’amministratore, che potrebbe essere chiamato a rispondere delle misure di sicurezza adottate, ma anche sulla validità delle assemblee svolte online.
Cero è che questo nuovo via libera potrebbe finalmente rimettere in moto la macchina dei lavori di riqualificazione energetica, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici.
Coronavirus, l’emergenza e assemblee condominiali
Nella fase dell’emergenza sono stati vietati tutti gli assembramenti in luoghi pubblici e privati e, di conseguenza, sono state sospese le amministrazioni di condominio in presenza, ma consentite solo quelle online da remoto. Di fatto, in molti condomìni le assemblee si sono bloccate perché, a causa di deficit tecnologici e carenze nella connessione di rete, non tutti avrebbero avuto la possibilità di partecipare.L’amministratore, che ha il compito di convocare l’assemblea, avrebbe dovuto preventivamente verificare le competenze e le tecnologie a disposizione dei partecipanti, esponendosi anche al rischio di impugnativa per eventuali irregolarità nella convocazione e nello svolgimento.
Fase 2, ripartono le assemblee di condominio
A fronte di una serie di dubbi degli addetti ai lavori, il Governo ha spiegato che le assemblee condominiali in presenza sono consentite a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti.In condomìni particolarmente grandi, il rispetto di queste condizioni potrebbe risultare difficile. Le assemblee dovrebbero svolgersi in ambienti particolarmente grandi. In alternativa, si potrebbe scegliere di riunirsi all’aperto, opzione agevolata dalla bella stagione.
C’è poi da considerare l’aspetto delle responsabilità sul rispetto dei protocolli di sicurezza. Non è chiaro se questa possa ricadere sull’amministratore di condominio.
Condominio, legittime le assemblee online
Le faq specificano che resta ferma la possibilità di svolgimento delle assemblee condominiali da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni.Questa sembrerebbe la scelta ideale, perché metterebbe tutti al riparo da eventuali rischi e responsabilità. Resterebbero però gli ostacoli di competenze e tecnologia, a causa dei quali parecchi condòmini potrebbero risultare esclusi.
Ma, in base all’articolo 1136 del Codice Civile, l’assemblea è valida solo se tutti i condòmini sono stati regolarmente convocati. Se un condomino non dispone di accesso a internet o presenta altre difficoltà che gli impediscono di partecipare all’assemblea da remoto, la sua convocazione potrebbe non essere regolare.