Professionisti, bonus 600 euro confermato per il mese di aprile
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Professionisti, bonus 600 euro confermato per il mese di aprile
Chi ha già usufruito dell’indennizzo a marzo lo riceverà in automatico, gli altri dovranno presentare domanda entro l’8 luglio 2020

08/06/2020 - I professionisti iscritti alle Casse di previdenza private potranno ottenere il bonus da 600 euro anche per il mese di aprile. Lo prevede il DM 29 maggio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che introduce due canali paralleli per l’erogazione dell’indennizzo: uno automatico e l’altro ordinario, con domanda e verifica dei requisiti dei richiedenti.
- non essere titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non essere titolari di pensione.
Rispetto alla versione precedente, è stata ampliata la platea dei beneficiari, includendo anche i professionisti con un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato.
L’indennità sarà riconosciuta anche ai professionisti che si sono iscritti alle Casse entro il 23 febbraio 2020, purchè risulti che abbiano percepito un reddito professionale entro i 35mila euro o 50mila euro. I due limiti si riferiscono rispettivamente al caso in cui l’attività sia stata limitata a causa dell’emergenza sanitaria o all’eventualità che il professionista sia stato costretto a cessare, ridurre o sospendere l’attività. Per riduzione si intende un calo del 33% rispetto ai livelli reddituali dell'anno precedente.
Il lavoratore deve allegare alla domanda un’autocertificazione in cui dichiara:
- di essere libero professionista, non titolare di pensione o di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- di non aver percepito le altre forme di integrazione salariale previste dal Decreto Cura Italia (DL 18/2020), il reddito di cittadinanza, le indennità per dipendenti e autonomi previste dal DM 30 aprile 2020 né il reddito di emergenza e le altre indennità introdotte dal Decreto Rilancio (DL 34/2020);
- di non aver presentato analoga domanda ad altre Casse di previdenza;
- di aver conseguito, nell’anno di imposta 2018, un reddito professionale non superiore a 35mila euro, nel caso in cui l’attività sia stata limitata dall’emergenza, o a 50mila euro se, causa Covid-19, l’attività è stata cessata, ridotta o sospesa;
- di aver chiuso la Partita Iva tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 o di aver subito una riduzione del 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Questa documentazione deve essere prodotta solo dai professionisti con redditi superiori a 35mila euro. Per gli altri è sufficiente la dichiarazione di aver subito limitazioni alla propria attività.
Alla domanda vanno inoltre allegate le copie dei documenti di identità, codice fiscale e coordinate bancarie. Le domande prive di queste informazioni, o presentate dopo l’8 luglio 2020, saranno considerate inammissibili.
Bonus 600 euro, i beneficiari
Il bonus sarà erogato automaticamente a chi ne abbia già beneficiato nel mese di marzo. Gli altri dovranno soddisfare i seguenti requisiti alla data della presentazione della domanda:- non essere titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non essere titolari di pensione.
Rispetto alla versione precedente, è stata ampliata la platea dei beneficiari, includendo anche i professionisti con un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato.
L’indennità sarà riconosciuta anche ai professionisti che si sono iscritti alle Casse entro il 23 febbraio 2020, purchè risulti che abbiano percepito un reddito professionale entro i 35mila euro o 50mila euro. I due limiti si riferiscono rispettivamente al caso in cui l’attività sia stata limitata a causa dell’emergenza sanitaria o all’eventualità che il professionista sia stato costretto a cessare, ridurre o sospendere l’attività. Per riduzione si intende un calo del 33% rispetto ai livelli reddituali dell'anno precedente.
Bonus 600 euro, come funziona
Gli interessati devono presentare domanda a partire da oggi, 8 giugno 2020, alla propria Cassa di previdenza, secondo gli schemi predisposti dai singoli enti.Il lavoratore deve allegare alla domanda un’autocertificazione in cui dichiara:
- di essere libero professionista, non titolare di pensione o di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- di non aver percepito le altre forme di integrazione salariale previste dal Decreto Cura Italia (DL 18/2020), il reddito di cittadinanza, le indennità per dipendenti e autonomi previste dal DM 30 aprile 2020 né il reddito di emergenza e le altre indennità introdotte dal Decreto Rilancio (DL 34/2020);
- di non aver presentato analoga domanda ad altre Casse di previdenza;
- di aver conseguito, nell’anno di imposta 2018, un reddito professionale non superiore a 35mila euro, nel caso in cui l’attività sia stata limitata dall’emergenza, o a 50mila euro se, causa Covid-19, l’attività è stata cessata, ridotta o sospesa;
- di aver chiuso la Partita Iva tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 o di aver subito una riduzione del 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Questa documentazione deve essere prodotta solo dai professionisti con redditi superiori a 35mila euro. Per gli altri è sufficiente la dichiarazione di aver subito limitazioni alla propria attività.
Alla domanda vanno inoltre allegate le copie dei documenti di identità, codice fiscale e coordinate bancarie. Le domande prive di queste informazioni, o presentate dopo l’8 luglio 2020, saranno considerate inammissibili.