Urbanizzazione primaria, CNI: ‘solo gli ingegneri ne hanno competenza’
PROGETTAZIONE
Urbanizzazione primaria, CNI: ‘solo gli ingegneri ne hanno competenza’
TAR Lazio: gli interventi relativi alla viabilità ed alle infrastrutture non possono essere progettati da architetti
29/06/2020 - La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e gli interventi relativi alla viabilità ed alle infrastrutture sono di esclusiva competenza dei professionisti Ingegneri e non possono essere svolte da un architetto.
A ribadirlo il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) nella Circolare 251/2020 sulla sentenza 170/2020 in cui riprende la questione della ripartizione di competenze professionali tra Ingegneri ed Architetti.
Veniva impugnato l’affidamento dei lavori di “miglioramento della sicurezza stradale mediante la realizzazione di una rotatoria ed illuminazione, eccependo - tra l’altro - come il progetto esecutivo dell’opera pubblica fosse stato redatto da due architetti, ovvero da professionisti non specificamente abilitati per quel tipo di intervento.
Secondo i giudici è ancora attuale la ripartizione delle competenze tra architetti e ingegneri risultante dagli articoli 51 e 52 del 2537/1925, laddove è prevista unicamente in capo alla figura professionale dell’Ingegnere la competenza in tema di costruzioni e industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto.
Ne deriva che il progetto per la realizzazione di infrastrutture viarie che non siano strettamente connesse a un fabbricato e che costituiscono interventi di urbanizzazione primaria, “rientra tra le competenze esclusive degli Ingegneri, non essendo riconducibili alle ‘opere di edilizia civile’”, che formano oggetto della privativa congiunta di Ingegneri ed Architetti.
Mentre restano di competenza esclusiva degli Ingegneri gli interventi edilizi e urbanistici che consistano in “progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche’, quando non siano connessi a determinati edifici o fabbricati, ovvero attengano alle opere di urbanizzazione primaria.
Di conseguenza, gli interventi relativi alla viabilità ed alle infrastrutture sono da riconoscere unicamente alla competenza esclusiva degli Ingegneri.
A ribadirlo il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) nella Circolare 251/2020 sulla sentenza 170/2020 in cui riprende la questione della ripartizione di competenze professionali tra Ingegneri ed Architetti.
Progettazione urbanizzazione primaria: la sentenza
La sentenza del Tar del Lazio ha avuto origine dal ricorso presentato da un soggetto che contestava la delibera con cui il Comune aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di una rotatoria ed il successivo progetto esecutivo.Veniva impugnato l’affidamento dei lavori di “miglioramento della sicurezza stradale mediante la realizzazione di una rotatoria ed illuminazione, eccependo - tra l’altro - come il progetto esecutivo dell’opera pubblica fosse stato redatto da due architetti, ovvero da professionisti non specificamente abilitati per quel tipo di intervento.
Secondo i giudici è ancora attuale la ripartizione delle competenze tra architetti e ingegneri risultante dagli articoli 51 e 52 del 2537/1925, laddove è prevista unicamente in capo alla figura professionale dell’Ingegnere la competenza in tema di costruzioni e industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto.
Ne deriva che il progetto per la realizzazione di infrastrutture viarie che non siano strettamente connesse a un fabbricato e che costituiscono interventi di urbanizzazione primaria, “rientra tra le competenze esclusive degli Ingegneri, non essendo riconducibili alle ‘opere di edilizia civile’”, che formano oggetto della privativa congiunta di Ingegneri ed Architetti.
Competenze professionali: solo l’edilizia civile è ‘concorrente’ tra ingegneri e architetti
Il TAR Lazio elenca anche una lunga serie di precedenti giurisprudenziali nella stessa direzione. Ad esempio, secondo il secondo il Consiglio di Stato (sentenza 5012/2019) la competenza concorrente di Ingegneri e Architetti si ha soltanto nell’ambito delle opere di edilizia civile e per gli impianti tecnologici strettamente connessi a edifici e fabbricati.Mentre restano di competenza esclusiva degli Ingegneri gli interventi edilizi e urbanistici che consistano in “progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche’, quando non siano connessi a determinati edifici o fabbricati, ovvero attengano alle opere di urbanizzazione primaria.
Di conseguenza, gli interventi relativi alla viabilità ed alle infrastrutture sono da riconoscere unicamente alla competenza esclusiva degli Ingegneri.