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Ecobonus, Enea modifica la definizione di impianto termico

Ecobonus, Enea modifica la definizione di impianto termico

Per gli interventi realizzati dall’11 giugno 2020 vale quanto previsto dal nuovo Dlgs 48/2020

Vedi Aggiornamento del 25/05/2021
Foto: Alexander Raths © 123RF.com
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di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 25/05/2021
25/06/2020 - Cosa si intende per impianto termico? Qual è la definizione ufficiale dopo la pubblicazione del Dlgs 48/2020 che ha recepito la Direttiva 2018/844 sulla prestazione energetica nell’edilizia?
 
A questa domanda risponde l’Enea spiegando che, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020 si applica la definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del DLgs 48 del 10 giugno 2020, ovvero:
 
“impianto termico” - impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. 
 
Il Dlgs 48/2020, che modifica il Dlgs 192/2005 e, in particolare, la definizione di impianto termico contenuta all’Art.2, lettera l-tricies, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 giugno scorso e introduce rilevanti novità in termini di requisiti per il calcolo della prestazione energetica, condizioni per ottenere l’ecobonus e smartness degli edifici.
 
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