Il DM 11 dicembre 2019 con le nuove norme tecniche si applica agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 42/2004, aperti al pubblico, contenenti una o più attività soggette al DPR 151/2011. La norma entrerà in vigore il prossimo 21 agosto.
Prevenzione incendi: cosa prevede la RTV
Ai fini della regola tecnica, le aree dell’attività sono classificate in base alla presenza di persone o sostanze infiammabili in: locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive, sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi; aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi; depositi; laboratori restauro, officine, falegnamerie.Sono considerate aree a rischio specifico le aree dove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose (utilizzate per il restauro) o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione.
Per la gestione della sicurezza antincendio devono essere garantiti requisiti specifici; ad esempio, la frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza non deve essere inferiore a 3 volte l’anno.
Antincendio: le strategie suggerite
La norma prevede particolari disposizioni per le strategie antincendio, la gestione dell’esodo e per il Piano di limitazione dei danni.In presenza di cantieri temporanei e mobili, il responsabile dell’attività integra il piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio verificando l’osservanza delle misure di prevenzione incendi da parte delle ditte appaltatrici, dei fornitori e di tutto il personale esterno che, a vario titolo, opera all’interno dell’edificio.
Infine, la norma prevede che nel piano di limitazione danni ci siano le misure e le procedure per la salvaguardia dell’edificio e dei beni tutelati in esso presenti, da mettere in atto in caso di incendio.