A rispondere alle domande l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 223/2020 in cui tratta il caso di un istante che non ha fruito del credito d’imposta in quanto la prima compravendita era soggetta a Iva; di conseguenza, ha scelto di recuperare il credito in diminuzione dall’Irpef ma ne ha potuto utilizzare solo una parte in quanto non vi era sufficiente capienza. L’istante ha, quindi, chiesto se il beneficio inutilizzato potesse essere recuperato con il successivo acquisto di un immobile per la villeggiatura.
Agevolazioni prima casa: le alternative del beneficio
L’Agenzia, nel delineare la risposta, fa un quadro della normativa e della prassi sulle misure agevolative, ricordando le modalità di utilizzo del credito d’imposta, alternative fra di loro:- per l’intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
- in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione successiva al nuovo acquisto
- in compensazione.
Le Entrate, quindi, precisano che il contribuente ha la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta spettante.
Bonus prima casa: si può usare per un futuro acquisto?
L’Agenzia chiarisce anche che se il bonus viene utilizzato in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione all'atto di acquisto che lo determina ma solo parzialmente, l’importo residuo potrà essere speso dal contribuente in diminuzione dall’Irpef o in compensazione.Quindi, con riferimento al caso prospettato, se l’istante non ha utilizzato il credito d’imposta per il primo atto di acquisto, in quanto soggetto a Iva, e ne ha fruito in diminuzione dell’Irpef solo parzialmente, per incapienza, può senz’altro utilizzare la parte residua del bonus in diminuzione dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale dovute per la seconda compravendita.