Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 195/2020 fornita ad un’impresa di costruzione che ha realizzato lavori di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria per adeguamento sismico usufruendo del ‘Piano Casa’ e ha chiesto all’Agenzia se l'immobile risultante dall’intervento potesse beneficiare del ‘sismabonus acquisto’.
Demolizione con aumento volumetrico: quando valgono i bonus
L’Agenzia nella sua risposta ha ampliato il discorso e ha specificato che, ai fini delle agevolazioni per la casa, è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (ristrutturazione edilizia) e non in un intervento di nuova costruzione.Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha sottolineato che rientrano tra gli interventi di "ristrutturazione edilizia" quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.
Le innovazioni devono risultare dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori, rilasciato dal Comune o da altro ente territoriale, dal quale deve risultare, appunto, che si tratta di interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non di nuova costruzione.
Le Entrate, quindi, ammettono che se l’ampliamento è dovuto esclusivamente all'adeguamento antisismico dell'edificio, l'intervento non deve essere considerato, nel suo complesso, una "nuova costruzione" e, in quanto tale coloro i quali acquistano le unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati gli interventi possono fruire del bonus ristrutturazione, del sismabonus e, come nel caso presentato dall'istante, del sismabonus acquisiti.
Aumenti volumetrici per Piano Casa: niente bonus
L’Agenzia ha anche ribadito che la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico dovuto al Piano casa non permette di fruire dei bonus casa (Bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus) in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione".Infatti, come chiarito con Circolare 13/2019, nell'ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria dell'edificio preesistente.
Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione per i futuri acquirenti compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione".