Lo prevede l’articolo 10, comma 3, del DL Semplificazioni, facendo riferimento agli interventi per il miglioramento energetico e sismico e per l’installazione di fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, cioè quelli che beneficiano del superbonus 110%, e ai lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche discilpinati dalla Legge 13 del 9 gennaio 1989.
Superbonus 110%, intervenire a proprie spese in condominio
Questo significa che, nei casi in cui il condominio non raggiunga l’intesa per eseguire lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche o per il miglioramento energetico o sismico o non voglia installare pannelli fotovoltaici o colonnine di ricarica per auto elettriche, un singolo condomino può fare i lavori a proprie spese, anche servendosi della cosa comune.In assenza di indicazioni più specifiche e dedicate a questa fattispecie, si deduce che i requisiti e le procedure per realizzare i lavori e per usufruire del superbonus 110% siano le stesse dei lavori eseguiti da tutto il condominio.