POS negli studi, in vigore il credito d’imposta del 30%
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POS negli studi, in vigore il credito d’imposta del 30%
I professionisti con ricavi inferiori ai 400mila euro potranno ottenere il bonus sulle commissioni bancarie. Da oggi il limite al contante scende da 3000 a 2000 euro
01/07/2020 - Entra in vigore oggi la norma del Decreto Fiscale che concede un credito d’imposta del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri pagamenti elettronici tracciabili.
Inoltre, il provvedimento stabilisce anche che da oggi, 1° luglio 2020, il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi venga ridotto, dagli attuali 3mila euro, a 2mila euro.
L’accesso all’incentivo fiscale è riservato ai soli operatori con ricavi o compensi, nell’anno d’imposta precedente, di ammontare non superiore a 400mila euro
Il credito d’imposta può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa: Inoltre, va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap.
La comunicazione, da trasmettere attraverso il Sistema di interscambio dati, deve contenere le seguenti informazioni: codice fiscale dell’esercente, mese e anno di addebito, numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali, importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali, ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Questi dati consentiranno all’amministrazione finanziaria di effettuare i necessari controlli sulla spettanza e sull’utilizzo del credito.
Ricordiamo, infatti, che l’obbligo - per professionisti, esercenti, commercianti ed aziende - di dotarsi di POS per consentire ai propri clienti di pagare mediante moneta elettronica le prestazioni professionali che superino i 30 euro, è entrato in vigore il 30 giugno 2014, come previsto dal Decreto Sviluppo Bis.
Dal gennaio 2016 i professionisti hanno l'obbligo di accettare pagamenti in moneta digitale, sia con bancomat che con carte di credito anche per i micropagamenti (importi inferiori a 30 euro). Fino al 2015, infatti, l’obbligo è stato applicato solo all’acquisto di prodotti o alla prestazione di servizi di importo superiore a 30 euro.
Pur essendo stato introdotto l’obbligo, però, non sono mai state introdotte sanzioni verso chi non accetta pagamenti digitali, anche se più volte ne è stata proposta l’introduzione.
Anche nel Decreto Fiscale, infatti, all’inizio era prevista una sanzione di 30 euro per coloro che rifiutavano i pagamenti con Pos accanto al bonus del 30% ma alla fine si è optato solo per il credito d’imposta.
Il trasferimento oltre l’importo indicato è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
Dal 1° gennaio 2022, il tetto scenderà ulteriormente a 1000 euro.
Inoltre, il provvedimento stabilisce anche che da oggi, 1° luglio 2020, il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro liquido fra soggetti diversi venga ridotto, dagli attuali 3mila euro, a 2mila euro.
Pagamenti con Pos: il bonus per scoraggiare l’uso del contante
Professionisti, singoli o in studi professionali, potranno ottenere un credito d’imposta nella misura del 30% delle commissioni applicate dai prestatori di servizi di pagamento e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.L’accesso all’incentivo fiscale è riservato ai soli operatori con ricavi o compensi, nell’anno d’imposta precedente, di ammontare non superiore a 400mila euro
Il credito d’imposta può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa: Inoltre, va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap.
Bonus Pos: le disposizioni attuative
Con Provvedimento del 29 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per la comunicazione dei dati delle commissioni applicate, registrate a decorrere dal 1° luglio 2020, su cui calcolare il credito d’imposta spettante all’esercente.La comunicazione, da trasmettere attraverso il Sistema di interscambio dati, deve contenere le seguenti informazioni: codice fiscale dell’esercente, mese e anno di addebito, numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali, importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali, ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Questi dati consentiranno all’amministrazione finanziaria di effettuare i necessari controlli sulla spettanza e sull’utilizzo del credito.
Obbligo di POS, la storia dei pagamenti digitali tra multe e bonus
Il ‘bonus POS’ è solo l’ultima novità che il Legislatore introduce per favorire i pagamenti digitali anche negli studi professionali. In passato, infatti, si è provata la strada dell’obbligo di POS con sanzione ma senza successo.Ricordiamo, infatti, che l’obbligo - per professionisti, esercenti, commercianti ed aziende - di dotarsi di POS per consentire ai propri clienti di pagare mediante moneta elettronica le prestazioni professionali che superino i 30 euro, è entrato in vigore il 30 giugno 2014, come previsto dal Decreto Sviluppo Bis.
Dal gennaio 2016 i professionisti hanno l'obbligo di accettare pagamenti in moneta digitale, sia con bancomat che con carte di credito anche per i micropagamenti (importi inferiori a 30 euro). Fino al 2015, infatti, l’obbligo è stato applicato solo all’acquisto di prodotti o alla prestazione di servizi di importo superiore a 30 euro.
Pur essendo stato introdotto l’obbligo, però, non sono mai state introdotte sanzioni verso chi non accetta pagamenti digitali, anche se più volte ne è stata proposta l’introduzione.
Anche nel Decreto Fiscale, infatti, all’inizio era prevista una sanzione di 30 euro per coloro che rifiutavano i pagamenti con Pos accanto al bonus del 30% ma alla fine si è optato solo per il credito d’imposta.
Limite al contante di 2 mila euro
Da oggi e fino al 31 dicembre 2021, sono vietati i passaggi di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, di valore complessivamente pari o superiore a 2mila euro (attualmente, il limite è 3mila euro).Il trasferimento oltre l’importo indicato è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
Dal 1° gennaio 2022, il tetto scenderà ulteriormente a 1000 euro.