A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate tramite la posta di FiscoOggi.
Bonus ristrutturazioni nel caso di comodato d’uso
L’Agenzia ha ricordato che possono fruire della detrazione tutti i soggetti passivi dell'Irpef che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi.Di conseguenza, la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, oltre che al proprietario dell’immobile, spetta anche a chi lo detiene sulla base di un contratto di locazione o di comodato, a condizione che abbia il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
È necessario, però, che l’atto attestante la detenzione risulti regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se precedente.
Ristrutturazioni: il bonus vale anche dopo la scadenza del contratto?
Le Entrate, inoltre, hanno chiarito che al cessare del contratto di comodato le quote residue di detrazione potranno essere richieste dal comodatario.Il comodatario, infatti, conserva il diritto all’agevolazione anche dopo la restituzione dell’immobile che deteneva.
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Bonus ristrutturazioni: cos’è e quali adempimenti prevede
Ricordiamo che grazie al Bonus ristrutturazione è possibile usufruire della detrazione Irpef 50% e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare per le spese di recupero del patrimonio edilizio fino al 31 dicembre 2020. Salvo che non intervenga una nuova proroga, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.Sono detraibili le spese sostenute per lavori di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Oltre alle spese per i lavori, sono incentivate anche quelle per la progettazione, l’acquisto dei materiali, la gestione delle pratiche, le perizie e gli oneri di urbanizzazione.
I pagamenti devono avvenire con bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.