Sicurezza studi professionali, i criteri per fruire dei bonus anti-Covid
SICUREZZA
Sicurezza studi professionali, i criteri per fruire dei bonus anti-Covid
L’Agenzia delle Entrate definisce le modalità per comunicare, utilizzare e cedere i crediti d’imposta per favorire l’adozione di misure anti-contagio
14/07/2020 - Sono stati definiti i criteri e le istruzioni per usufruire dei crediti d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro, come gli studi professionali.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha pubblicato il Provvedimento 10 luglio 2020 con i modelli e le istruzioni per fruire dei bonus e la Circolare 20/2020 con cui fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta previsti dagli articoli 120 e 125 del decreto Rilancio.
L’articolo 125 riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
Infine, l’articolo 122 prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei sopra descritti crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Coloro che sono in possesso dei requisiti per accedere ai crediti d’imposta comunicano all’Agenzia, tramite il modello diffuso dall’Agenzia, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
Il modello va inviato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia o i canali telematici delle Entrate nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
A seguito della comunicazione viene rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta, messa a disposizione di chi ha trasmesso il modello nell’area riservata del sito dell’Agenzia, che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Il credito d’imposta, fino all’ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021 (termine per fruire dello sconto).
La comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Nel caso del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la comunicazione della cessione del credito deve essere effettuata dal soggetto che cede il credito esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia a partire dal 1° ottobre 2020 o comunque, per le comunicazioni inviate dopo il 30 settembre 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione.
Nel caso del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, la comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 13 luglio 2020.
L’Agenzia ha anche ricordato che la quota del credito d’imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta.
In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti. La comunicazione dell’ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del cedente. Il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le medesime funzionalità del cedente.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha pubblicato il Provvedimento 10 luglio 2020 con i modelli e le istruzioni per fruire dei bonus e la Circolare 20/2020 con cui fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d’imposta previsti dagli articoli 120 e 125 del decreto Rilancio.
Sicurezza sul lavoro: i bonus anti-Covid
Ricordiamo che l’articolo 120 riconosce ai professionisti e ad altri soggetti un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, in relazione a un massimo di 80mila euro, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.L’articolo 125 riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
Infine, l’articolo 122 prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei sopra descritti crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Sicurezza ambienti di lavoro: i criteri per fruire dei bonus
L’Agenzia, nei documenti pubblicati, ha definito la procedura in base alla quale i beneficiari comunicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute (o che prevedono di sostenere) e come l’Agenzia determina l’importo del credito d’imposta fruibile.Coloro che sono in possesso dei requisiti per accedere ai crediti d’imposta comunicano all’Agenzia, tramite il modello diffuso dall’Agenzia, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
Il modello va inviato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia o i canali telematici delle Entrate nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
A seguito della comunicazione viene rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta, messa a disposizione di chi ha trasmesso il modello nell’area riservata del sito dell’Agenzia, che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Adeguamento e sanificazione luoghi di lavoro: le tempistiche
La comunicazione delle spese ammissibili per l’adeguamento può essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. Nello stesso range temporale è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedente, e in tal caso l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.Il credito d’imposta, fino all’ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021 (termine per fruire dello sconto).
La comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Sicurezza sul lavoro: come fruire della cessione del credito
Fino al 31 dicembre 2021 gli aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.Nel caso del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la comunicazione della cessione del credito deve essere effettuata dal soggetto che cede il credito esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia a partire dal 1° ottobre 2020 o comunque, per le comunicazioni inviate dopo il 30 settembre 2020, dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione.
Nel caso del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, la comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 13 luglio 2020.
L’Agenzia ha anche ricordato che la quota del credito d’imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta.
In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti. La comunicazione dell’ulteriore cessione del credito avviene esclusivamente da parte del cedente. Il successivo cessionario utilizza il credito d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le medesime funzionalità del cedente.