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Appartamenti in condominio, quando hanno diritto al superbonus 110%?

Appartamenti in condominio, quando hanno diritto al superbonus 110%?

Le condizioni per far accedere gli ‘interventi trainati’ alla detrazione fiscale per gli ‘interventi trainanti’

Vedi Aggiornamento del 01/10/2020
Foto: fikmik©123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 01/10/2020
06/08/2020 - Anche gli appartamenti di un condominio possono ottenere il superbonus 110% sugli interventi di efficientamento energetico, ma solo a determinate condizioni.
 
Il Decreto Rilancio (Legge 77/2020), che ha istituito il superbonus 110%, mira ad incentivare maggiormente gli interventi di riqualificazione energetica globale, ma questo non significa che anche gli interventi minori non possano ottenere la detrazione fiscale maggiorata.
 
L’importante è che i lavori nell’appartamento siano effettuati congiuntamente a uno degli interventi trainanti.
 

Superbonus 110%, gli interventi trainanti

Rispondendo ad una Faq, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che chi vive in condominio può fruire del superbonus per tutti gli interventi sulle parti comuni che danno diritto alla detrazione al 110%.
 
Limitandoci agli interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni in condominio, in base al Decreto Rilancio, gli interventi trainanti sono:
- l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
 

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

 
 

Superbonus 110% in condominio

L’Agenzia delle Entrate nella Faq ha spiegato che è possibile ottenere il superbonus anche per gli interventi di efficientamento energetico realizzati nei singoli appartamenti contestualmente ad almeno uno degli interventi trainanti.
 
I lavori nelle singole unità immobiliari che compongono il condominio potrebbero accedere normalmente all’ecobonus tradizionale. Se, però, sono realizzati congiuntamente all’intervento “trainante”, vengono “trainati” e sono agevolati con la detrazione fiscale al 110%, rimborsata in cinque anni anziché in dieci.
 
Per ottenere il superbonus è necessario rispettare un’altra condizione: gli interventi eseguiti nell’appartamento devono comportare un miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, perché l’appartamento è già in classe A3, il conseguimento della classe energetica più alta.
 
Per fare degli esempi, l’Agenzia delle Entrate ha elencato alcuni interventi che, se realizzati in appartamento congiuntamente a quelli trainanti, possono ottenere il superbonus. Si tratta della sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente e, se necessario, l’eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione (per esempio i collettori e i tubi), emissione (per esempio i corpi scaldanti comprendenti anche i sistemi a pavimento purché compatibili con il generatore di calore) nonché i sistemi di regolazione e trattamento dell’acqua. Nelle singole unità immobiliari possono inoltre essere installati, beneficiando del superbonus 110%, impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica.
 
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