Subappalto, i giudici italiani si allineano all’UE: no al limite del 30%-40%
NORMATIVA
Subappalto, i giudici italiani si allineano all’UE: no al limite del 30%-40%
Il Consiglio di Stato ripristina l’aggiudicazione di una gara sulla base delle indicazioni della Corte di Giustizia Europea

14/08/2020 - I limiti al subappalto, previsti dalle norme italiane sui contratti pubblici, sono contrarie al diritto comunitario. Lo ha sempre affermato la Commissione Europea, supportata dalle decisioni della Corte di Giustizia Ue, ma anche i giudici italiani iniziano a conformarsi a questo orientamento.
È accaduto con la sentenza 4832/2020 del Consiglio di Stato, che ha ripristinato l’aggiudicazione di una gara, precedentemente annullata dal Tar perché il raggruppamento vincitore aveva sforato il tetto al subappalto e al ribasso consentito.
L’aggiudicataria si era quindi appellata al Consiglio di Stato che, prima di decidere, ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea un parere sull’annosa questione dei limiti al subappalto e ai ribassi, previsti dal Codice Appalti italiano, ma contrari alla legislazione comunitaria in materia di contratti pubblici.
Il Codice Appalti, all’articolo 105, impone un tetto del 30% (poi elevato temporaneamente al 40%) per il subappalto e un limite del 20% per i ribassi. Limiti che sono costati all’Italia una serie di richiami da parte dell’Unione Europea.
Di conseguenza, il CdS ha affermato che i limiti al subappalto e ai ribassi non possono essere applicati, ma ha anche spiegato che il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzato ad accertare l'attendibilità e la serietà dell'offerta, nonché l'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto, mentre non può trasformarsi in una “caccia all’errore” sulle singole voci di costo.
Sulla base di queste considerazioni, il CdS ha annullato le decisioni del Tar e stabilito la regolarità dell’aggiudicazione iniziale.
È accaduto con la sentenza 4832/2020 del Consiglio di Stato, che ha ripristinato l’aggiudicazione di una gara, precedentemente annullata dal Tar perché il raggruppamento vincitore aveva sforato il tetto al subappalto e al ribasso consentito.
Subappalto e norme UE, il caso
Un raggruppamento di imprese si era aggiudicata una gara per la prestazione di servizi. La seconda classificata aveva presentato ricorso e il Tar Lazio, con una sentenza del 2017, le aveva dato ragione spiegando che non era stato possibile valutare il massiccio ricorso, mediante subappalto, a delle cooperative sociali di tipo B (per l’inserimento di disabili e soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro), elemento grazie al quale l’aggiudicatario aveva potuto offrire un elevato ribasso.L’aggiudicataria si era quindi appellata al Consiglio di Stato che, prima di decidere, ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea un parere sull’annosa questione dei limiti al subappalto e ai ribassi, previsti dal Codice Appalti italiano, ma contrari alla legislazione comunitaria in materia di contratti pubblici.
Il Codice Appalti, all’articolo 105, impone un tetto del 30% (poi elevato temporaneamente al 40%) per il subappalto e un limite del 20% per i ribassi. Limiti che sono costati all’Italia una serie di richiami da parte dell’Unione Europea.
Subappalto, no ai limiti
La Corte di Giustizia Europea, interpellata dal Consiglio di Stato, ha ribadito che i limiti imposti dalle norme nazionali sono contrari alla normativa comunitaria.Di conseguenza, il CdS ha affermato che i limiti al subappalto e ai ribassi non possono essere applicati, ma ha anche spiegato che il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzato ad accertare l'attendibilità e la serietà dell'offerta, nonché l'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto, mentre non può trasformarsi in una “caccia all’errore” sulle singole voci di costo.
Sulla base di queste considerazioni, il CdS ha annullato le decisioni del Tar e stabilito la regolarità dell’aggiudicazione iniziale.