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Trasferimenti immobiliari, come si calcola l’imposta ipocatastale?

Trasferimenti immobiliari, come si calcola l’imposta ipocatastale?

Agenzia delle Entrate: la distinzione tra immobili abitativi e strumentali deve essere fatta in riferimento alla classificazione catastale

Vedi Aggiornamento del 20/01/2023
Foto: seoterra ©123RF.com
Foto: seoterra ©123RF.com
di Alessandra Marra
Vedi Aggiornamento del 20/01/2023
03/08/2020 - Nei trasferimenti immobiliari, l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale da cosa dipende e come si calcola? Cambia qualcosa tra immobili strumentali e immobili abitativi?
 
A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate tramite la posta di FiscoOggi.
 

Fabbricati abitativi o strumentali: come riconoscerli

L’Agenzia ha chiarito che l’imposta ipocatastale dipende dalla categoria catastale dell’unità immobiliare oggetto di trasferimento, mentre non rileva la destinazione principale dell’edificio di cui la singola unità immobiliare alienata fa parte.

Il sistema di tassazione indiretta dei trasferimenti di fabbricati è strettamente collegato alla classificazione catastale del bene ceduto e non all’utilizzo di fatto del bene stesso.

Ai fini della tassazione degli atti di trasferimento immobiliari è, quindi, di fondamentale importanza la distinzione tra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali.
 

In particolare, si è affermato che devono essere considerati fabbricati abitativi tutti gli immobili censiti nelle categorie catastali da “A/1” ad “A/11”, con esclusione della categoria “A/10”, riservata agli uffici, a prescindere dall’effettiva destinazione del bene.

I fabbricati strumentali sono, invece, censiti nella categoria catastale “A/10” e negli interi gruppi catastali “B”, “C”, “D”, ed “E”.
 

Imposta ipocatastale: come calcolarla

Ai fini dell’applicazione delle imposte indirette la distinzione tra immobili abitativi ed immobili strumentali, rileva sotto numerosi aspetti ed in particolare:
- qualora il cedente sia una persona fisica, tale distinzione incide soprattutto in quanto l’agevolazione “prima casa” e la determinazione della base imponibile secondo il conveniente criterio del “prezzo valore” sono possibili soltanto in relazione ai trasferimenti di fabbricati abitativi e relative pertinenze
- qualora il cedente sia un soggetto passivo Iva, la distinzione incide sul regime di imponibilità o di esenzione dell’operazione ai fini Iva. Anche in questo caso l’agevolazione “prima casa” può essere chiesta soltanto per i trasferimenti di abitazioni e relative pertinenze, mentre il criterio del “prezzo valore” è applicabile in relazione ai soli trasferimenti di abitazioni in regime di esenzione da iva.

Per le imposte ipocatastali, in caso di trasferimento rientrante nel campo di applicazione dell’Iva sono dovute:
- in misura fissa per gli immobili abitativi (200,00 € se l’operazione è imponibile Iva, 50,00 € se l’operazione è esente Iva)
- in misura proporzionale (3% per l’imposta ipotecaria, 1% per l’imposta catastale) per gli immobili strumentali, sia se l’operazione è imponibile Iva, sia se l’operazione è esente Iva.
 
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