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Balconi, il rifacimento gode del Bonus Facciate 90%

Balconi, il rifacimento gode del Bonus Facciate 90%

Entrate: la detrazione spetta per la rimozione, l’impermeabilizzazione e il rifacimento del pavimento e delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini

Vedi Aggiornamento del 08/02/2022
Foto: ahfotobox © 123RF.com
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di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 08/02/2022
28/09/2020 - Rimuovere, impermeabilizzare e rifare il pavimento del balcone; rimuovere e riparare le parti ammalorate dei frontalini e dei sotto-balconi, con successiva tinteggiatura, sono lavori agevolabili con il bonus facciate del 90%?
 
Lo ha chiesto un contribuente all’Agenzia delle Entrate, che ha replicato con la Risposta 411 del 25/09/2020.
 
Il contribuente ha spiegato di voler procedere, insieme agli altri condòmini, a lavori di restauro del condominio fruendo del bonus facciate. Ma gli è sorto un dubbio: l’applicazione del bonus del 90% spetta per specifici interventi da eseguire sui balconi? Si tratta, in particolare, di:
- rimozione della pavimentazione esistente;
- impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione;
- rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e successiva tinteggiatura;
- rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei frontalini dei balconi e successiva tinteggiatura.
 
Ancora una volta l’Agenzia ha ricordato che l’articolo 1, commi da 219 a 223 della Legge di Bilancio 2020 ha introdotto il bonus facciate, la detrazione del 90% delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del DM 1444/1968.
 

Bonus Facciate, via libera al rifacimento dei balconi

L’Agenzia ha fornito chiarimenti sull’applicazione di tale agevolazione nella Circolare 2/E del 14 febbraio 2020, con la quale ha precisato, tra le altre cose, che l’esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la ‘struttura opaca verticale’.
 
Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, espressamente richiamati dalla norma - prosegue la Risposta -, la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. La detrazione, inoltre, spetta, tra l’altro, anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.
 
Il bonus facciate - si legge ancora - spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.
 
Quindi, il contribuente che ha posto il quesito, a patto che rispetti tutte le altre condizioni richieste dalla normativa, potrà fruire del bonus facciate per gli interventi che intende realizzare.
 

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