
Covid, l’ascensore accede al bonus per l’adeguamento di ambienti di lavoro?
NORMATIVA
Covid, l’ascensore accede al bonus per l’adeguamento di ambienti di lavoro?
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato quali interventi è possibile realizzare secondo le prescrizioni anti-Coronavirus
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del 16/11/2020

17/09/2020 - L’acquisto di un ascensore da destinare al luogo di lavoro per permettere il corretto distanziamento imposto dall’emergenza sanitaria fruisce del credito d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro?
La Risposta 361/2020 fornita dall’Agenzia delle Entrate chiarisce questo punto ad una società che voleva far concorrere al beneficio le spese relative all’ulteriore ascensore necessario per adeguare il servizio alle aspettative e alle esigenze della clientela.
Per l’istante è possibile rientrare fra i beneficiari del bonus, considerando che le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, disciplinate dal DPCM del 17 maggio 2020, prescrivono che “l’utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleofamiliare/gruppo di viaggiatori”.
Le Entrate hanno ricordato che i criteri, le modalità applicative e i tipi di intervento agevolabili sono stati definiti chiaramente nel Provvedimento 10 luglio 2020 e nella Circolare 20/2020. Fra questi sono inclusi:
- gli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, e per l’acquisto di arredi di sicurezza;
- gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.
Per l’Agenzia, l'installazione dell’ascensore non rientra in nessuno degli interventi menzionati dalla normativa.
Infine, la Risposta ha sottolineato che in tema di riapertura delle attività in sicurezza, le misure relative agli ascensori prevedono il semplice distanziamento delle persone e non stabiliscono alcun incremento degli impianti.
È previsto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
Infine, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei sopra descritti crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La Risposta 361/2020 fornita dall’Agenzia delle Entrate chiarisce questo punto ad una società che voleva far concorrere al beneficio le spese relative all’ulteriore ascensore necessario per adeguare il servizio alle aspettative e alle esigenze della clientela.
Per l’istante è possibile rientrare fra i beneficiari del bonus, considerando che le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, disciplinate dal DPCM del 17 maggio 2020, prescrivono che “l’utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleofamiliare/gruppo di viaggiatori”.
Sicurezza anti-covid, il bonus adeguamento luoghi di lavoro vale per l’ascensore?
L’Agenzia, invece, ha risposto che l’installazione di un nuovo ascensore non può fruire del credito d’imposta sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro in quanto la norma non contempla l’acquisto di nuove unità per le riaperture in sicurezza.Le Entrate hanno ricordato che i criteri, le modalità applicative e i tipi di intervento agevolabili sono stati definiti chiaramente nel Provvedimento 10 luglio 2020 e nella Circolare 20/2020. Fra questi sono inclusi:
- gli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, e per l’acquisto di arredi di sicurezza;
- gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.
Per l’Agenzia, l'installazione dell’ascensore non rientra in nessuno degli interventi menzionati dalla normativa.
Infine, la Risposta ha sottolineato che in tema di riapertura delle attività in sicurezza, le misure relative agli ascensori prevedono il semplice distanziamento delle persone e non stabiliscono alcun incremento degli impianti.
Sicurezza sul lavoro: i bonus per l’adeguamento anti-Covid
Ricordiamo che il Decreto Rilancio riconosce ai professionisti e ad altri soggetti un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, in relazione a un massimo di 80mila euro, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.È previsto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
Infine, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei sopra descritti crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.