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Credito di imposta 60% sugli affitti anche per il professionista sublocatario

Credito di imposta 60% sugli affitti anche per il professionista sublocatario

Chi usa come studio una stanza in subaffitto può accedere all’agevolazione per contrastare la crisi dovuta al Coronavirus

Vedi Aggiornamento del 15/06/2022
Foto: Sergey Nivens©123RF.com
Foto: Sergey Nivens©123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 15/06/2022
17/09/2020 - Il professionista che, per esercitare la propria attività, prende in subaffitto una stanza da adibire a studio all’interno di un immobile, può usufruire del credito di imposta del 60% sui canoni di locazione.
 
Con la risposta 356/2020, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’agevolazione, introdotta dal Decreto Rilancio per contenere gli effetti della crisi causata dall’emergenza Coronavirus, si applica anche ai contratti di sublocazione.
 

Credito di imposta 60% per gli affitti

Ricordiamo che il Decreto Rilancio (Legge 77/2020) ha introdotto un credito di imposta del 60% sui canoni di locazione degli immobili non abitativi, utilizzati per l’esercizio della professione o dell’attività di impresa. Vi accedono i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, che a causa dell’emergenza sanitaria hanno subìto una perdita del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
 
Come specificato con la Circolare 14/E, all’agevolazione sono ammessi anche i professionisti che hanno optato per il regime forfettario.
 

Credito imposta 60% anche per le sublocazioni

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’Agevolazione spetta anche nel caso in cui il professionista subaffitta una stanza all’interno di un altro immobile.
 
Secondo l’Agenzia, anche se il contratto di sublocazione è collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, esso conserva una autonoma rilevanza economica.
 

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la finalità del Decreto Rilancio è contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica, che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell'incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione.
 
Per questi motivi, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla normativa, il sublocatario può ottenere l’agevolazione. Analogamente, il credito di imposta è riconosciuto anche al conduttore principale. In quest’ultimo caso, per il calcolo della diminuzione del fatturato bisogna considerare anche il canone relativo alla sublocazione al lordo del credito d'imposta.
 
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