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Professionisti, il compenso è sempre dovuto

Professionisti, il compenso è sempre dovuto

Cassazione: nessuno sconto per la PA che subordina il pagamento della parcella all’erogazione di fondi Ue, ma poi rinuncia al finanziamento

Vedi Aggiornamento del 10/05/2021
Foto: Andrea De Martin©123RF.com
Foto: Andrea De Martin©123RF.com
di Paola Mammarella
02/09/2020 - Il professionista deve sempre essere pagato, anche se il Comune rinuncia ai fondi europei che gli erano stati assegnati. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 18031/2020.
 

Compensi ai professionisti, il caso

La pronuncia della Cassazione è arrivata dopo un lungo contenzioso. Nel contratto stipulato dal Comune con il professionista nel 1987, c’era una clausola che prevedeva che non sarebbe stato corrisposto alcun compenso se il Comune non avesse usufruito dei finanziamenti della Comunità Europea.
 
Dopo la redazione dei progetti, e il pagamento di una prima tranche, il Comune aveva comunicato alla Regione di voler rinunciare ai contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). A quel punto, il professionista reclamava il pagamento dell’intera somma, mentre il Comune chiedeva la restituzione della somma indebitamente incassata dal progettista.

Secondo i giudici di primo grado, dal momento che i finanziamenti europei erano venuti meno, il professionista non poteva pretendere il pagamento dei corrispettivi dovuti. Alcuni progetti erano inoltre stati elaborati senza un contratto scritto, quindi i giudici ritenevano che, anche in questo caso, il professionista non avesse diritto al compenso.
 

Compensi professionisti subordinati ai fondi Ue

Una delle motivazioni che hanno spinto i giudici di primo grado a respingere le richieste del professionista era la mancanza di correlazione tra la rinuncia ai finanziamenti e la volontà di pagare il progettista. A loro avviso non ci sarebbe stata “alcuna proporzione tra quanto l’Amministrazione avrebbe potuto ricevere a titolo di finanziamento e quanto eventualmente da corrispondere al professionista”.
 
La Cassazione non ha condiviso questa motivazione e ha sottolineato come il Comune non avesse avuto una condotta omissiva, a causa della quale aveva perso il diritto al finanziamento, ma, al contrario, avesse rinunciato ad un finanziamento già concesso.
 
I giudici della Cassazione hanno evidenziato che la condizione cui era subordinato il pagamento al professionista, cioè la concessione del finanziamento, si era avverata, ma poi il Comune è tornato sui suoi passi.
 
La Cassazione, dopo aver stabilito che il professionista avrebbe avuto diritto al pagamento del compenso per la prestazione svolta, ha quindi rinviato la questione ad un’altra sezione della Corte d’Appello per la quantificazione economica.
 
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