A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate sia nella Risoluzione 49/2020 sia nella Risposta 294/2020 in cui si prospettano due casi di lavori sulle facciate, deliberati in un condominio, che potrebbero potenzialmente fruire sia del “bonus facciate” sia dell’ecobonus”.
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Cappotto termico: ok alla doppia possibilità tra le agevolazioni
L’Agenzia ritiene possibile la scelta tra due differenti agevolazioni nel caso in cui si eseguano interventi che consentano di ricondurre i lavori a due diverse fattispecie agevolabili.In un caso presentato, infatti, i condomini intendono realizzare un cappotto termico esterno in tutte le facciate del fabbricato che si trova all'interno di una zona omogenea B (individuata dal decreto ministeriale n. 1444/1968) quindi rientrante fra quelle agevolabili sia con il bonus facciate sia con l’ecobonus.
Ecobonus o bonus facciate: ogni condomino può scegliere indipendentemente
L’Agenzia, richiamando il quadro della normativa delle agevolazioni, ha precisato che, in considerazione della possibile sovrapposizione delle due agevolazioni (“bonus facciate” ed “ecobonus”), il contribuente potrà optare per una sola di esse, rispettando tutti gli adempimenti prescritti per la singola agevolazione e i requisiti previsti dalle disposizioni normative.Nella scelta, ogni condomino potrà stabilire la soluzione a lui più vantaggiosa, indipendentemente dalla scelta degli altri comproprietari.
Superbonus e bonus facciate: i criteri della scelta
Questa doppia possibilità, sottolinea l’Agenzia, è dovuta al fatto che gli adempimenti necessari ai fini del bonus facciate e dell’ecobonus sono identici.Ma ad oggi - ricorda l’Agenzia - gli interventi sull’involucro beneficiano del superbonus 110% e tutte le agevolazioni permettono di optare per la cessione del credito. E allora perché un condòmino dovrebbe prendere in considerazione bonus con percentuali di detrazione più basse? Perché oltre alla percentuale (110% per il superbonus, 90% per bonus facciate e dal 65% all’85% per riqualificazione energetica e sismica), i bonus differiscono per il limite di spesa (il bonus facciate non ha limite) e per il numero di anni in cui recuperare la detrazione (5 anni o 10 anni).
Cappotto termico: le modalità per fruire delle agevolazioni
Una volta scelto il bonus, l’amministratore di condominio dovrà suddividere la spesa del condominio in base alla scelta operata, indicare le due distinte tipologie di interventi e le relative spese, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati dei condòmini con le relative quote di spesa, specificando chi ha esercitato l’opzione per la cessione del credito.Riguardo alle modalità di pagamento, i contribuenti soggetti all'Irpef sono tenuti a eseguire il pagamento tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o del codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e` effettuato.
I contribuenti devono, inoltre, acquisire e conservare l’asseverazione del tecnico abilitato o che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi e l’attestato di prestazione energetica (Ape) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, infine, deve essere inviata, esclusivamente in via telematica all’Enea, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati (dati identificativi dell’edificio e del soggetto che ha sostenuto le spese, la tipologia di intervento eseguito, risparmio energetico conseguito, costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali, importo utilizzato per il calcolo della detrazione)