Sconto in fattura e cessione del credito, via alle comunicazioni
Superbonus 110%: dall’Agenzia delle Entrate il nuovo modello e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati online
Le comunicazioni devono essere inviate utilizzando le istruzioni, il modello e le specifiche tecniche diffuse dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 12 ottobre 2020, che ha introdotto qualche modifica al provvedimento 8 agosto 2020, contenente i passaggi per ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Sconto in fattura e cessione del credito, le specifiche tecniche
Dopo aver definito il meccanismo per esercitare l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito con il provvedimento dell’8 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sarebbero state dettate successivamente. Tali specifiche tecniche, che chiudono il cerchio delle regole applicative per usufruire del Superbonus 110%, sono arrivate con il provvedimento del 12 ottobre.Le specifiche tecniche contengono una serie di indicazioni pratiche. Viene ad esempio specificato che bisogna utilizzare il software distribuito dall’Agenzia delle Entrate, quali formati di files vanno utilizzati e i dati indispensabili, senza i quali le comunicazioni vengono scartate.
Una volta raccolti tutti i dati, la comunicazione deve essere effettuata a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Superbonus 110%, sconto in fattura e cessione del credito
Ricordiamo che l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Questi non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.La cessione del credito può riguardare anche le rate residue non fruite. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.
La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Fino al 31 dicembre 2021, l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito può essere esercitata anche per gli interventi agevolati con l’Ecobonus e il sismabonus tradizionale e con il bonus ristrutturazioni, nonché per l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica delle automobili elettriche.
Agenzia delle Entrate - Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione
Agenzia delle Entrate - Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus, sismabonus, superbonus 110%)
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