Superbonus 110%, nelle aree terremotate tetti di spesa aumentati del 50%
NORMATIVA
Superbonus 110%, nelle aree terremotate tetti di spesa aumentati del 50%
Ulteriore agevolazione valida per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 e alternativa al contributo per la ricostruzione

09/10/2020 - Superbonus potenziato per gli immobili delle aree dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici. Il disegno di legge per la conversione del Decreto “Agosto” (DL 104/2020) eleva il tetto massimo delle spese ammesse alla detrazione, coordinando gli incentivi con i contributi per la ricostruzione.
Si potrà usufruire di questi incentivi in alternativa al contributo per la ricostruzione.
Il Superbonus potenziato potrà essere utilizzato per il ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione. Saranno invece esclusi gli immobili destinati alle attività produttive.
Per gli interventi di isolamento termico, la detrazione è calcolata su un tetto di spesa di:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera;
- 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%
Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio, i tetti di spesa ammontano a:
- 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici fino a otto unità immobiliari;
- 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Nelle singole unità immobiliari, il tetto di spesa è di 30.000 euro.
In questo caso, il Superbonus sarà riconosciuto per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Superbonus, tetti di spesa più alti
Nei territori colpiti dagli eventi sismici, i limiti delle spese ammesse al Superbonus, sostenute fino al 31 dicembre 2020, aumenteranno del 50%. Resta invece invariata al 110% l’aliquota della detrazione fiscale per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica.Si potrà usufruire di questi incentivi in alternativa al contributo per la ricostruzione.
Il Superbonus potenziato potrà essere utilizzato per il ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione. Saranno invece esclusi gli immobili destinati alle attività produttive.
Superbonus, i tetti di spesa
Ricordiamo che la normativa sul Superbonus fissa dei tetti di spesa sulla base dell’intervento da eseguire e dell’edificio interessato.Per gli interventi di isolamento termico, la detrazione è calcolata su un tetto di spesa di:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera;
- 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
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Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio, i tetti di spesa ammontano a:
- 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici fino a otto unità immobiliari;
- 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio negli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Nelle singole unità immobiliari, il tetto di spesa è di 30.000 euro.
Superbonus per efficientamento energetico
Nelle aree colpite dagli eventi sismici ci sarà anche un’altra opzione, cioè usufruire del contributo per la ricostruzione e utilizzare il Superbonus 110% solo per gli interventi di efficientamento energetico.In questo caso, il Superbonus sarà riconosciuto per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.