Subappalto, Antitrust: limite 30% (40%) contrario alle norme UE
L’Antitrust ha ricordato che, in base al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), il subappalto non può superare il 30% dell’importo complessivo del contratto. La soglia è stata elevata al 40% fino al 31 dicembre 2020 dal Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019 convertito nella L.55/2019).La Commissione Europea, però, ritiene che la norma italiana è in contrasto con la Direttiva 2014/24/UE dell’Unione Europea perché limita tutti i subappalti, non solo quelli per i quali la restrizione potrebbe essere giustificata dalla natura delle prestazioni.
Subappalto: Antitrust: limiti proporzionati e motivati
Secondo l’Antitrust, gli eventuali limiti al subappalto dovrebbero essere proporzionati all’obiettivo di interesse generale da perseguire e giustificati da casi specifici motivati dalla Stazione Appaltante. Si potrebbe giustificare il subappalto nel caso in cui, ad esempio il limitato numero di partecipanti ad una gara potrebbe dar luogo a intese spartitorie oppure per ragioni di sicurezza.L’Antitrust ritiene che, eliminando i limiti al subappalto, i rischi di corruzione e collusione potrebbero essere evitati indicando, già in sede di offerta, la quota di lavori da subappaltare e l’identità dei subappaltatori. In questo modo, la stazione appaltante potrebbe effettuare i dovuti controlli.