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Cantiere sequestrato, cosa accade al permesso di costruire?

Cantiere sequestrato, cosa accade al permesso di costruire?

Il Tar Campania spiega i concetti di sospensione dei termini e proroga

Vedi Aggiornamento del 19/01/2022
Foto: Jozef Polc©123RF.com
di Paola Mammarella
16/11/2020 - Se il cantiere viene sequestrato, il permesso di costruire rischia di scadere? No, secondo il Tar Campania, che con la sentenza 1419/2020 ha spiegato che, in questi casi, scatta la sospensione dei termini.
 

Sequestro cantiere e permesso di costruire, il caso

I giudici si sono pronunciati sul caso di un’impresa, cui era stato sequestrato il cantiere. Il Dirigente del Settore Tecnico ed Urbanistica del Comune, allo scadere dei termini previsti per l’ultimazione dei lavori, aveva disposto la decadenza del permesso di costruire spiegando che l’imprenditore avrebbe dovuto presentare un’istanza per richiedere la proroga del permesso.
 
L’impresa aveva quindi presentato ricorso dal momento che, a causa del sequestro, era impossibilitata alla prosecuzione dei lavori.
 

Permesso di costruire sospeso dal sequestro del cantiere

Il Tar ha spiegato che “la giurisprudenza fa discendere dal sequestro penale del cantiere una causa automatica di sospensione del termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del permesso di costruire”.
 
I giudici hanno aggiunto che il sequestro penale dell’immobile delegittima l’imprenditore dal poter presentare un’istanza di proroga dal momento che, con il sequestro, avviene lo spossessamento dalla disponibilità giuridico-materiale del bene.
 
Inoltre, ha sottolineato il Tar, a decorrere dalla data del sequestro, i lavori non possono proseguire senza incorrere in responsabilità penali.
 
In base all’articolo 15 del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001), hanno concluso i giudici, “la proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.
 
Sulla base di questi motivi, il Tar ha giudicato illegittima la decadenza del permesso di costruire.
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