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Gazebo e pergotenda, quando sono edilizia libera

Gazebo e pergotenda, quando sono edilizia libera

Se si configurano come pertinenze, quindi accessorie all'edificio principale, non è necessario il permesso di costruire

Vedi Aggiornamento del 16/11/2022
Foto: Alexandre Zveiger ©123RF.com
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di Rosa di Gregorio
Vedi Aggiornamento del 16/11/2022
27/11/2020 - Come si configurano dal punto di vista tecnico-urbanistico le strutture accessorie e le pertinenze? Il dubbio circa il loro inquadramento urbanistico è spesso causa di contenziosi tra privati e pubblica amministrazione.
 
Su questo tema fa chiarezza il TAR Lazio con la sentenza 12151 del 19 novembre 2020 con cui annulla l’ordinanza di demolizione, emanata dal Comune di Roma, di alcune opere considerate abusive. Si tratta di un gazebo e una pergotenda realizzati nel giardino di proprietà del ricorrente.
 
Secondo l’amministrazione romana, queste opere creerebbero volume e, quindi, aumento di carico urbanistico; pertanto sono soggette al regime amministrativo del permesso di costruire.
 
Al contrario, i chiamati in causa le considerano dei meri elementi di arredo per giardino. Posizione che ha trovato accoglimento da parte dei giudici, i quali hanno basato la loro decisioni sulle caratteristiche dimensionali e funzionali dei due elementi, oltre che, su quello che la giurisprudenza afferma in merito al significato di pertinenza ed accessorietà.
 
Il gazebo è una struttura 4x4 mt, non poggiato alla parete dell'edificio bensì retto da quattro montanti tubolari di metallo e non fissato al suolo, usato come protezione, dalle intemperie, di un ingresso alla proprietà.
 
La pergotenda, non fissa ma del tipo retraibile, è una struttura di 5x1 mt, ancorata in parte alla parete dell’edificio e in parte alla ringhiera delle scale di accesso al piano interrato che va a proteggere.
 

Gazebo e pergotenda, quando sono edilizia libera

I giudici del TAR, richiamando una precedente presa di posizione del Consiglio di Stato, spiegano che una pergotenda è classificata tale quando l’opera principale sia costituita dalla tenda stessa e assolve la funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura che sostiene la tenda e che permette la sua apertura, si classifica come elemento accessorio.
 
“In tali casi - aggiungono i giudici- l'attività può essere ricondotta nel novero dell'edilizia libera, integrando la pergotenda un arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all'unità a cui accede e, quindi, riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001”.
 
La pergotenda in questione non si configura come spazio stabilmente chiuso e quindi - concludono i giudici - "non può parlarsi di organismo edilizio integrante la creazione di un nuovo volume o superficie." Il permesso di costruire non è necessario.
 
Giungono a conclusioni analoghe anche per il gazebo: “relativamente a detta struttura- spiegano i giudici menzionando le sentenze dei TAR Campania e Molise- assume rilievo, al fine di escludere la sottoposizione al regime del permesso di costruire, la realizzazione in aderenza a due lati del fabbricato in corrispondenza della portafinestra della cucina, in assenza di chiusure laterali, sicché la relativa consistenza può ritenersi assorbita ovvero ricompresa in ragione dell'accessorietà alla parte dell'unità immobiliare alla quale accede”.
 
A sostegno della scelta presa, i giudici del TAR Lazio, richiamano, in ultimo, la definizione di “pertinenza” emersa da una recente sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. II, 22 luglio 2019, n. 5130): “ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è:
- preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale;
- funzionalmente inserito al suo servizio dell’edificio principale
- sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta un cosiddetto "carico urbanistico" proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale".

Pertanto il TAR ha deciso che la pergotenda e il gazebo non devono essere demoliti.
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