Il Decreto Rilancio prevede che, nell’espletamento del ruolo di certificatore ed asseveratore, il professionista sia in possesso di idonea e specifica polizza di assicurazione professionale (RC) “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”.
I professionisti - così come richiesto dalle norme generali - sono già in possesso di polizza RC professionale. Cosa gli è richiesto in più per il superbonus 110%? Devono chiedere un adeguamento ai massimali della polizza RC professionale “generica” e già in loro possesso? O devono approntare delle coperture assicurative specifiche in relazione all’operatività in ambito Superbonus?
A queste domande ha risposto il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Enrico Maria Ruffini, la scorsa settimana durante l’audizione sul superbonus 110% in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.
Ruffini ha chiarito che, ai fini fiscali, la norma richiede la sussistenza di una copertura assicurativa, ma che nessuna previsione è stabilita in relazione alle modalità contrattuali della polizza stessa. Pertanto - ha continuato -, la modalità contrattuale della polizza stessa segue la prassi di mercato, in conformità alla normativa regolamentare di settore.
RC professionale e visto di conformità
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per fare chiarezza sulla copertura assicurativa per i professionisti o CAF che rilasceranno il visto di conformità.Secondo quanto previsto dall’articolo 119, comma 11, del Decreto Rilancio, il visto di conformità deve essere rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I CAF e i professionisti abilitati sono, pertanto, “tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile con un massimale non inferiore a 3.000.000 di euro. Detti soggetti sono tenuti a stipulare una specifica polizza assicurativa con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6 e 22 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164”.
La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore, non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.