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Tettoia e veranda senza permesso di costruire, ecco dove è possibile

Tettoia e veranda senza permesso di costruire, ecco dove è possibile

In Sicilia è definita ‘precaria’ un’opera non realizzata in muratura, laterizi e leganti cementizi; non conta il suo utilizzo

Vedi Aggiornamento del 22/11/2023
Foto: Inna Felker ©123RF.com
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di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 22/11/2023
10/11/2020 - In Sicilia verande e tettoie possono essere realizzate senza alcuna autorizzazione, ma solo se si utilizzano determinati materiali. Con la sentenza 275/2020, il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana ha spiegato il concetto di precarietà delle opere.
 

Veranda e tettoia, il caso

Nel caso esaminato, il Comune aveva rilasciato l’autorizzazione edilizia per la chiusura di una veranda coperta, la realizzazione di modifiche interne e di una tettoia amovibile sul terrazzo di piano con superficie coperta di 14,06 metri quadri (m 3,70 x 3,80), con struttura in legno e copertura piana, con altezza di 2,70 metri.
 
Successivamente, con una Scia in variante era stato comunicato l’ampliamento della tettoia, che veniva portata dai 14,06 metri quadri precedentemente autorizzati, a 25,08 metri quadri. La copertura sarebbe comunque rimasta inferiore al limite di 50 metri quadri previsti dalla normativa regionale. L’Ufficio tecnico del Comune aveva però imposto di riportare la situazione a quella precedentemente autorizzata, cioè di ridurre la tettoia a 14,06 metri quadri.
 
Il proprietario dell’immobile, però, aveva presentato ricorso sostenendo che l’opera rientrasse tra quelle previste dall’articolo 20 della legge Regionale 4/2003, che consente la realizzazione, senza permesso, di coperture di terrazze non superiori a 50 metri quadri, e che la Scia, corredata dalla relazione di un professionista abilitato alla progettazione, asseverasse il rispetto delle norme di sicurezza e la mancanza di pregiudizio alla statica dell’immobile.
 

Tettoia e veranda, il concetto di precarietà

I giudici hanno spiegato in primo luogo che l’articolo 20 della LR 4/2003 è in vigore anche dopo il recepimento del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/201) da parte della Regione.
 
I giudici a questa premessa hanno aggiunto che, limitatamente alla Regione Siciliana, le chiusure di terrazze” e verande, di superficie inferiore a 50 metri quadri, non necessitano di autorizzazione o di concessione purché “precarie”.
 
Sul concetto di precarietà, hanno chiarito che “sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione”.

La valutazione sulla precarietà dell’opera viene quindi condotta sulla base dei metodi e dei materiali utilizzati nella realizzazione delle opere. Il criterio della funzionalità inerente la natura duratura o no, delle esigenze che le opere devono soddisfare, esula dall’articolo 20 della LR 4/2003.
 
Non è rilevante, sostengono i giudici siciliani, neanche la presenza di stabili ancoraggi al suolo. Difficilmente, spiegano, una tettoia potrebbe essere considerata sicura se non stabilmente ancorata al suolo.
 
Precarietà, quindi, vuol dire facile rimovibilità e non anche stagionalità o temporaneità. Non è precaria, ad esempio, un’opera realizzata con strutture in muratura o in laterizi, ancorate definitivamente mediante l’uso di leganti cementizi o derivati, che per essere smontate o rimosse presuppongono un’attività demolitoria di carattere distruttivo. Negli altri casi, una struttura utilizzata, anche stabilmente, può essere considerata precaria e non richiedere alcun permesso per la realizzazione.
 
Sulla base di queste spiegazioni, ci si potrebbe aspettare che i giudici abbiano accolto il ricorso e lasciato intatta la tettoia. Le cose, in realtà, sono andate diversamente, ma solo perché l’immobile si trovava in zona a rischio sismico elevato e il proprietario non aveva richiesto l’autorizzazione del Genio Civile. Per questi motivi, l’intervento di ampliamento è stato giudicato illegittimo.
 
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