Il buono idrico sarà riconosciuto per le spese sostenute per:
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Il bonus, finalizzato a perseguire il risparmio di risorse idriche, sarà finanziato dal nuovo ‘Fondo per il risparmio di risorse idriche’ da 20 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite di spesa per la misura.
Beneficiarie saranno le persone fisiche residenti in Italia. Il Bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente.
Le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio saranno definite dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 2 marzo 2021.