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Riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione, ok all’Iva al 10%

Riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione, ok all’Iva al 10%

L’Agenzia delle Entrate conferma l’aliquota ridotta ma ricorda che la cessione del credito non è consentita

Vedi Aggiornamento del 10/12/2024
Foto: scanrail © 123rf.com
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di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 10/12/2024
14/12/2020 - Agli interventi di miglioramento di efficienza energetica degli impianti di illuminazione di un condominio e di singole unità immobiliari, realizzati da una società, indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate, si applica l’Iva al 10%. I clienti, però, su quegli interventi, non possono optare per la cessione del credito alternativa alla detrazione fiscale.
 
Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 576 del 10 dicembre 2020 fornita a una società che chiedeva se fosse possibile, per i clienti, optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione e quale fosse l’aliquota Iva da applicare agli interventi.
 

Cessione del credito abrogata a fine 2019

Per questo tipo di lavori - ricorda l’Agenzia -, l’opzione non esiste più dal 1° gennaio 2020 perché comma 3-ter dell’articolo 10 del DL 34/2019, che aveva previsto questa possibilità anche per gli “interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia…” (lettera h), articolo 16-bis, comma 1, Tuir) è stato abrogato dalla Legge di Bilancio 2020.
 

Aliquota Iva del 10% permanente dal 2012

Riguardo all’applicazione dell’Iva agevolata, l’Agenzia ricorda che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
 
In particolare, la norma di riferimento è l’articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge 488/1999, secondo cui godono dell’applicazione dell’aliquota Iva del 10% le prestazioni relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, come attualmente definiti dalle lettere a) e b) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001. L’agevolazione, dopo una serie di proroghe, è stata resa permanente dal 1° gennaio 2012.
 
A conferma di ciò, l’Agenzia richiama la Circolare 15/2018 nella quale si precisa che “la ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera” e che “qualora nell’ambito degli interventi anzidetti (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) siano impiegati i beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione”.

 
Qualora, invece - continua l’Agenzia -, il valore del bene significativo superi tale limite, l’aliquota nella misura del 10% si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo trova applicazione l’aliquota nella misura ordinaria.
 
Per concludere, l’Agenzia afferma che i lavori oggetto del quesito, cioè:
1. fornitura e posa in opera di corpi illuminanti;
2. smontaggio e smaltimento dei corpi illuminanti da sostituire;
3. servizi logistici;
4. rilascio di dichiarazione di conformità dove previsto;
5. progetto per l’ampliamento dell’impianto elettrico per l’illuminazione di sicurezza;
6. studio illuminotecnico relativo all’illuminazione generale e di emergenza,

rientrano nell’ambito di applicabilità dell’aliquota agevolata, in quanto sono chiaramente riconducibili alle casistiche contemplate nell’articolo 7 della Legge 488/1999, indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate per il relativo svolgimento (contratto di appalto o fornitura di beni con posa in opera).
 
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