
Superbonus 110%, ecco la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate
RISPARMIO ENERGETICO
Superbonus 110%, ecco la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate
Chiarimenti su accesso autonomo dall’esterno e asseverazioni dei tecnici e lista dei documenti da acquisire
Vedi Aggiornamento
del 18/07/2022

23/12/2020 - Nuovi chiarimenti sul superbonus 110% per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
L’Agenzia delle Entrate pubblica la Circolare 30/E del 22 dicembre 2020 con la quale risponde alle domande sull’applicazione del Superbonus provenienti da stampa specializzata, associazioni di categoria, ordini professionali e Centri di Assistenza Fiscale. Questa nuova Circolare segue la 24/E dell’8 agosto 2020 e le molte risposte agli interpelli già pubblicate.
Il documento di prassi, inoltre, spiega le modifiche introdotte dal Decreto Agosto (DL 104/2020) e fornisce l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Inoltre, l’Agenzia chiarisce che l’installazione di impianti fotovoltaici - che rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo - è ammessa al Superbonus anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari.
Un’ulteriore circostanza affrontata nel documento delle Entrate è quella degli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio. In questo caso, spiega la circolare, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che per l’edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche.
L’Agenzia delle Entrate pubblica la Circolare 30/E del 22 dicembre 2020 con la quale risponde alle domande sull’applicazione del Superbonus provenienti da stampa specializzata, associazioni di categoria, ordini professionali e Centri di Assistenza Fiscale. Questa nuova Circolare segue la 24/E dell’8 agosto 2020 e le molte risposte agli interpelli già pubblicate.
Il documento di prassi, inoltre, spiega le modifiche introdotte dal Decreto Agosto (DL 104/2020) e fornisce l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Superbonus 110% e modifiche del Decreto Agosto
Nel documento dell’Agenzia vengono riepilogate le recenti modifiche al Superbonus introdotte dal DL 104/2020 per semplificare e rendere più fruibile il Superbonus. Tra le novità, il chiarimento della nozione di accesso autonomo dall’esterno, il quorum ridotto (1/3 della proprietà) necessario per le maggioranze condominiali che approvano i lavori, alcune semplificazioni in merito alle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali, l’aumento del 50% dei massimali nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016-2017.Superbonus 110% e accesso autonomo
Il documento di prassi chiarisce in quali casi si può ritenere che una unità immobiliare abbia ‘accesso autonomo dall’esterno’ qualora, ad esempio: all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione; all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.Interventi trainanti e trainati, alcuni casi concreti
La circolare affronta anche il tema degli interventi trainanti, chiarendo che possono essere eseguiti anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché questo intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del Decreto Rilancio.Inoltre, l’Agenzia chiarisce che l’installazione di impianti fotovoltaici - che rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo - è ammessa al Superbonus anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari.
Un’ulteriore circostanza affrontata nel documento delle Entrate è quella degli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio. In questo caso, spiega la circolare, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che per l’edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche.