Agevolazioni prima casa e termine dei lavori
Il caso esaminato riguarda un contribuente che aveva ricevuto in donazione dal padre un immobile in corso di costruzione. L’atto era stato registrato ad ottobre 2017 e, per usufruire delle agevolazioni come prima casa, avrebbe dovuto dichiarare la conclusione dei lavori entro tre anni.A causa dell’emergenza Covid-19 e della chiusura di molti cantieri, però, non è stato possibile rispettare la tempistica stabilita. Il contribuente si è quindi rivolto all’Agenzia delle Entrate per sapere se il suo caso rientrasse nella sospensione dei termini stabilita con l’articolo 24 del Decreto “Liquidità” (DL 23/2020 convertito nella Legge 40/2020).
Prima casa, l’emergenza Covid non salva le agevolazioni
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che le agevolazioni sulla prima casa, cioè l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, valgono anche per gli atti di successione e le donazioni, nonché per il trasferimento di un immobile in corso di costruzione, a condizione che si dimostri l'ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell'atto.Secondo il Fisco, questo termine non rientra tra quelli sospesi dal Decreto “Liquidità”. Come chiarito nella Circolare 9/2020, il Decreto “Liquidità” sospende i seguenti termini:
- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.