
Superbonus e sismabonus, chi ne fruisce ha diritto anche al bonus mobili
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NORMATIVA
Superbonus e sismabonus, chi ne fruisce ha diritto anche al bonus mobili
Le due agevolazioni derivano dalla stessa normativa del bonus ristrutturazione, presupposto ‘classico’ della detrazione del 50% per gli arredi
Vedi Aggiornamento
del 13/01/2022

Vedi Aggiornamento del 13/01/2022
29/01/2021 - Ai contribuenti che fruiscono del sismabonus e del superbonus, spetta il bonus mobili, anche qualora si fruisca delle agevolazioni sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito. È la risposta ad una delle FAQ pubblicate sul sito ufficiale del Governo dedicato al superbonus 110%.
La domanda posta è la seguente: “il contribuente che effettua interventi antisismici per i quali spetta il superbonus può fruire anche del bonus mobili? In caso di risposta positiva, tale possibilità permane anche se il contribuente esercita l’opzione per il sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto superbonus?”
La risposta ufficiale inizia ricordando la fonte normativa del bonus mobili, cioè l’articolo 16 comma 2, del DL 63/2013 il quale prevede che “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (...), è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, (…) per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, cioè il bonus mobili, di recente prorogato al 2021 con innalzamento del tetto di spesa a 16.000 euro.
Il bonus mobili - aggiungono gli esperti - spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Tale possibilità è, peraltro, riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione di cui al citato articolo 16-bis del TUIR, cioè al bonus ristrutturazione.
Ricordiamo che, per gli stessi motivi spiegati in questa FAQ, anche chi fruisce del sismabonus acquisto ha diritto al bonus mobili, come spiegato qualche settimana fa dalla stessa Agenzia delle Entrate.
La domanda posta è la seguente: “il contribuente che effettua interventi antisismici per i quali spetta il superbonus può fruire anche del bonus mobili? In caso di risposta positiva, tale possibilità permane anche se il contribuente esercita l’opzione per il sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto superbonus?”
La risposta ufficiale inizia ricordando la fonte normativa del bonus mobili, cioè l’articolo 16 comma 2, del DL 63/2013 il quale prevede che “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (...), è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, (…) per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, cioè il bonus mobili, di recente prorogato al 2021 con innalzamento del tetto di spesa a 16.000 euro.
Superbonus e sismabonus... e bonus mobili
Considerato che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico - prosegue la risposta -, l’articolo 16-bis del TUIR costituisce la disciplina generale di riferimento, e che per accedere al bonus mobili, è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), il bonus mobili spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, del superbonus di cui al comma 4 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio.Il bonus mobili - aggiungono gli esperti - spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Tale possibilità è, peraltro, riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione di cui al citato articolo 16-bis del TUIR, cioè al bonus ristrutturazione.
Ricordiamo che, per gli stessi motivi spiegati in questa FAQ, anche chi fruisce del sismabonus acquisto ha diritto al bonus mobili, come spiegato qualche settimana fa dalla stessa Agenzia delle Entrate.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS MOBILI
Norme correlate
Decreto Legge 04/06/2013 n.63
Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale (DL ecobonus, detrazioni 65% e 50%, bonus mobili)
Decreto Pres. Repubblica 06/06/2001 n.380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (Testo Unico Edilizia - TUE)
Decreto Pres. Repubblica 22/12/1986 n.917
Approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
Approfondimenti
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