RISPARMIO ENERGETICO
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Superbonus 110%, i lavori trainati vanno eseguiti durante i trainanti
RISPARMIO ENERGETICO
Superbonus 110%, i lavori trainati vanno eseguiti durante i trainanti
Governo: l’ordine di realizzazione degli interventi è un requisito fondamentale e va sempre dimostrato
27/01/2021 - Secondo la normativa che regola il superbonus, gli interventi trainati godono dell’aliquota del 110% al pari di quelli trainanti, a condizione che vengano eseguiti dopo l’inizio e prima delle fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Lo ha ribadito una delle FAQ pubblicate sul sito dedicato al superbonus 110% che il Governo ha messo online alcuni giorni fa.
“Nel caso in cui nel 2020 sia effettuata su un edificio unifamiliare la sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente (intervento trainante) e la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico (intervento trainato) - ha chiesto un cittadino - e nel 2021 il proprietario decide di sostituire gli infissi nello stesso edificio, le spese relative a tale ultimo intervento possono accedere alla detrazione del 110% considerando l’intervento come trainato da quello effettuato nel 2020?”.
Nella Circolare 24/E del 2020 - continua la risposta -, viene precisato che, con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se, come previsto dall’articolo 2, comma 5 del DM 6 agosto 2020, “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.
Pertanto - conclude il Governo -, ai fini dell’applicazione del superbonus, fermo restando che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell'agevolazione, le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
A questa domanda la risposta è semplice: in questo caso “può essere sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori”.
Lo ha ribadito una delle FAQ pubblicate sul sito dedicato al superbonus 110% che il Governo ha messo online alcuni giorni fa.
“Nel caso in cui nel 2020 sia effettuata su un edificio unifamiliare la sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente (intervento trainante) e la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico (intervento trainato) - ha chiesto un cittadino - e nel 2021 il proprietario decide di sostituire gli infissi nello stesso edificio, le spese relative a tale ultimo intervento possono accedere alla detrazione del 110% considerando l’intervento come trainato da quello effettuato nel 2020?”.
Superbonus 110%, lavori trainati eseguiti durante i trainanti
Il Governo ha ricordato che, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, il Superbonus “si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del DL 63/2013, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1” e sempreché assicurino nel loro complesso “il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)” prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.Nella Circolare 24/E del 2020 - continua la risposta -, viene precisato che, con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se, come previsto dall’articolo 2, comma 5 del DM 6 agosto 2020, “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.
Pertanto - conclude il Governo -, ai fini dell’applicazione del superbonus, fermo restando che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell'agevolazione, le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Ordine temporale dei lavori, come dimostrarlo?
Ma non è tutto: un’altra FAQ chiede come dimostrare che questo requisito sia soddisfatto. “Con quale documento si può dimostrare che il lavoro trainato (es. pannelli fotovoltaici, caldaia e infissi) è stato svolto tra l’inizio e la fine lavori del lavoro trainante (es. cappotto) se il complesso dei lavori è affidato ad una unica impresa che fattura l'intero intervento con acconti e saldi? È sufficiente un’attestazione da parte dell’azienda?A questa domanda la risposta è semplice: in questo caso “può essere sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori”.