Incidente in cantiere, ne risponde il coordinatore per la sicurezza e non il datore di lavoro
SICUREZZA
Incidente in cantiere, ne risponde il coordinatore per la sicurezza e non il datore di lavoro
La Cassazione spiega ruoli e responsabilità anche quando la condotta del lavoratore può sembrare imprudente
29/01/2021 - Il coordinatore per la sicurezza è sempre responsabile per gli incidenti subiti dai lavoratori, anche se questi mettono in pratica una condotta che può sembrare imprudente. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 2845/2021.
Il coordinatore per la sicurezza, dopo essere stato considerato colpevole per non aver chiesto alla ditta appaltatrice l'osservanza di corrette procedure di lavoro e non averla sollecitata alla messa a norma del ponteggio, aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la condotta del lavoratore era stata assolutamente imprevedibile, abnorme ed esorbitante rispetto alla lavorazione allo stesso demandata.
Il coordinatore per la sicurezza riteneva di aver svolto il suo dovere mediante la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), mentre non avrebbe dovuto vigilare sull’andamento dei lavori né svolgere funzioni tipiche del datore di lavoro.
I giudici hanno spiegato che, in base al Testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008), nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente designa il coordinatore per la progettazione e, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Il coordinatore, quindi, deve vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel PSC e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, ma anche verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto dal datore di lavoro.
Il compito del coordinatore per la sicurezza, ha concluso la Cassazione, non si arresta ad un controllo notarile sulla regolarità formale del POS e sulla astratta fattibilità di una lavorazione. Dato che il POS non menzionava le modalità operative delle lavorazioni al di sopra dei balconi, il coordinatore per la sicurezza avrebbe dovuto verificare se le lavorazioni fossero compatibili con le caratteristiche degli strumenti forniti dall'impresa e con i sistemi di protezione presenti sulla sommità.
Incidenti sul lavoro, il caso
I giudici si sono pronunciati sul caso di un lavoratore, caduto da un ponteggio durante dei lavori sulla facciata e sul balcone di un edificio. Il ponteggio presentava carenze strutturali ed era stato posizionato in modo errato rispetto alla parete.Il coordinatore per la sicurezza, dopo essere stato considerato colpevole per non aver chiesto alla ditta appaltatrice l'osservanza di corrette procedure di lavoro e non averla sollecitata alla messa a norma del ponteggio, aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la condotta del lavoratore era stata assolutamente imprevedibile, abnorme ed esorbitante rispetto alla lavorazione allo stesso demandata.
Il coordinatore per la sicurezza riteneva di aver svolto il suo dovere mediante la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), mentre non avrebbe dovuto vigilare sull’andamento dei lavori né svolgere funzioni tipiche del datore di lavoro.
Sicurezza sul lavoro, le responsabilità del coordinatore
La Cassazione ha respinto il ricorso rilevando che la discesa dell’operaio dal balcone al ponteggio dipendeva dal tipo di lavoro da svolgere e dal fatto che i percorsi in sicurezza per la discesa a terra erano distanti dal luogo in cui il lavoratore era chiamato ad operare.I giudici hanno spiegato che, in base al Testo unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008), nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente designa il coordinatore per la progettazione e, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Il coordinatore, quindi, deve vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel PSC e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, ma anche verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) redatto dal datore di lavoro.
Il compito del coordinatore per la sicurezza, ha concluso la Cassazione, non si arresta ad un controllo notarile sulla regolarità formale del POS e sulla astratta fattibilità di una lavorazione. Dato che il POS non menzionava le modalità operative delle lavorazioni al di sopra dei balconi, il coordinatore per la sicurezza avrebbe dovuto verificare se le lavorazioni fossero compatibili con le caratteristiche degli strumenti forniti dall'impresa e con i sistemi di protezione presenti sulla sommità.