
Superbonus 110%, le regole per eseguire correttamente il bonifico
NORMATIVA
Superbonus 110%, le regole per eseguire correttamente il bonifico
L’Agenzia delle Entrate ricorda gli elementi da indicare per non perdere l’agevolazione
Vedi Aggiornamento
del 26/10/2023

11/02/2021 - Per avere diritto al superbonus 110% occorre pagare le spese con bonifico bancario o postale dal quale risulti: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
Lo ha precisato dell’Agenzia delle Entrate richiamando la Circolare 24/2020 e ricordando che si possono utilizzare i bonifici già predisposti dagli istituti di pagamento per l’ecobonus o per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Invece, i soggetti che esercitano attività d’impresa non hanno l’obbligo di pagare mediante bonifico.
Sui bonifici, al momento dell’accredito dei relativi pagamenti, viene applicata una ritenuta d’acconto (attualmente dell’8%). Qualora la non completa compilazione del bonifico pregiudichi il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta, perché mancano dei dati necessari per farlo - chiarisce l’Agenzia -, per non perdere il diritto all’agevolazione, occorre ripetere il pagamento mediante un nuovo bonifico bancario o postale nel quale siano riportati in maniera corretta i dati richiesti.
L’occasione per ribadire le regole per il corretto pagamento è stata la domanda di un contribuente che ha chiesto se dovesse rifare il pagamento perché nel bonifico fatto per pagare interventi agevolabili con il superbonus 110% non aveva indicato il numero di fattura e temeva, quindi, di perdere l’agevolazione.
L’Agenzia ha risposto che non è necessario procedere alla ripetizione del pagamento poiché la mancata indicazione nel bonifico del numero di fattura non pregiudica l’effettuazione della ritenuta.
Lo ha precisato dell’Agenzia delle Entrate richiamando la Circolare 24/2020 e ricordando che si possono utilizzare i bonifici già predisposti dagli istituti di pagamento per l’ecobonus o per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Invece, i soggetti che esercitano attività d’impresa non hanno l’obbligo di pagare mediante bonifico.
Sui bonifici, al momento dell’accredito dei relativi pagamenti, viene applicata una ritenuta d’acconto (attualmente dell’8%). Qualora la non completa compilazione del bonifico pregiudichi il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell’obbligo di operare la ritenuta, perché mancano dei dati necessari per farlo - chiarisce l’Agenzia -, per non perdere il diritto all’agevolazione, occorre ripetere il pagamento mediante un nuovo bonifico bancario o postale nel quale siano riportati in maniera corretta i dati richiesti.
L’occasione per ribadire le regole per il corretto pagamento è stata la domanda di un contribuente che ha chiesto se dovesse rifare il pagamento perché nel bonifico fatto per pagare interventi agevolabili con il superbonus 110% non aveva indicato il numero di fattura e temeva, quindi, di perdere l’agevolazione.
L’Agenzia ha risposto che non è necessario procedere alla ripetizione del pagamento poiché la mancata indicazione nel bonifico del numero di fattura non pregiudica l’effettuazione della ritenuta.