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Professionisti, stretta sugli incarichi dalle Amministrazioni

Professionisti, stretta sugli incarichi dalle Amministrazioni

La Corte dei Conti spiega che la PA può avvalersi di professionalità esterne solo con procedure comparative pubbliche e in casi eccezionali

Foto: Andrea De Martin©123RF.com
di Paola Mammarella
02/02/2021 - Le Pubbliche Amministrazioni possono affidare incarichi a professionisti esterni solo in casi eccezionali e con una gara pubblica. È la conclusione cui è arrivata la sezione Lombardia della Corte dei Conti con la delibera 3/2021.
 
La Corte ha esaminato il regolamento di un Comune per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni, rilevando degli elementi di non conformità alla legge.
 

Professionisti esterni alla PA solo in casi eccezionali

Il presupposto da cui parte la Corte dei Conti è che “in un’ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge possono ricorrere a personale esterno”.
 
La Corte ha ribadito che è vietato stipulare “contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. I contratti con queste caratteristiche, spiega la Corte, sono nulli e determinano responsabilità erariale.
 

Incarichi a professionisti esterni alla PA, ecco quando sono consentiti

La Corte dei Conti ha spiegato le condizioni per poter affidare un incarico ad un professionista esterno:
- l’oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- l'amministrazione deve avere accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, non sono ammessi rinnovi, ma solo proroghe motivate da ritardi non imputabili al collaboratore;
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
- il conferimento degli incarichi deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;
- per gli enti locali con popolazione superiore ai 5mila abitanti è necessaria la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti.
 
Le PA devono inoltre pubblicare e aggiornare le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi.
 
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