08/03/2021 - Una struttura per anziani è una casa di riposo o una struttura sanitaria? Capire esattamente quale attività si svolge all’interno è fondamentale per attenersi alla normativa antincendio corretta.
Su questo dubbio si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 6334/2021.
Normativa antincendio e strutture per anziani, il caso
I giudici hanno analizzato il ricorso presentato dal legale rappresentante di una struttura per anziani, cui era stato contestato il mancato rispetto delle norme antincendio.
La struttura si qualificava come
casa di riposo e casa per vacanze sociali, quindi, a detta del legale rappresentante, assimilabile ad una
struttura alberghiera.
Da alcune pubblicità online, era emerso che la struttura non fosse solo una casa di riposo, ma offrisse anche assistenza per gli anziani non autosufficienti. Attività che l’avrebbe trasformata in una
struttura sanitaria. Il tribunale ordinario aveva quindi ordinato il sequestro dell’immobile per esercizio abusivo dell’attività sanitaria e contestato la violazione delle norme antincendio.
Il legale rappresentante della struttura si era dichiarato estraneo all’annuncio online e aveva affermato che l’impianto antincendio era stato realizzato in conformità alle norme impartite dopo il sopralluogo, ma anche che i locali avevano ottenuto l’agibilità dopo la presentazione della SCIA a marzo 2018.
Antincendio, case di riposo come strutture sanitarie
Secondo il Tribunale Ordinario, le prescrizioni impartite dopo il sopralluogo non sarebbero state sufficienti per le strutture di tipo sanitario e socioassistenziale, che devono attenersi al DM 19 marzo 2015.
La Cassazione ha rilevato che, al momento dell’ispezione, era stata rilevata la presenza di persone non autosufficienti, dossier sanitari, letti ospedalieri e rifiuti sanitari medicali. Si tratta di elementi che, secondo i giudici, rendono la struttura non più solo una casa di riposo, ma una struttura sanitaria.
Dato che le prescrizioni antincendio impartite dai Vigili del Fuoco non erano sufficienti né coerenti con l’attività svolta nella struttura, la Cassazione ha respinto il ricorso.