Per accertare l’entità del lavoro effettuato, i giudici si sono avvalsi delle immagini di Google Earth, confermando un modus operandi già adottato da altri tribunali nei contenziosi edilizi.
Riparazione del pergolato, il caso
I giudici hanno analizzato il caso di un coltivatore di un agrumeto, che aveva presentato una Cila per la realizzazione di un intervento di manutenzione del pergolato di copertura dell’agrumeto.I vicini avevano chiesto una perizia sostenendo che il coltivatore stesse realizzando una struttura in ferro di rilevanti dimensioni. Dopo una serie di sopralluoghi, il Comune aveva accertato che per l’intervento, realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, fosse necessaria l’autorizzazione paesaggistica. La portata dei lavori non consentiva inoltre l’intervento come semplice manutenzione. Per questi motivi, il Comune aveva imposto il ripristino dello stato dei luoghi.
Pergolato: manutenzione o ristrutturazione? Google Earth fornisce le prove
I giudici hanno spiegato che, secondo la giurisprudenza consolidata, sono interventi edilizi minori la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e il restauro e risanamento conservativo. Si tratta di interventi che hanno per finalità il recupero del patrimonio edilizio esistente.Per qualificarsi come di manutenzione straordinaria, l’intervento incontra due limiti: uno di ordine funzionale e uno di ordine strutturale. Il lavoro deve essere rivolto alla mera sostituzione o al rinnovo di parti del manufatto esistente, non deve alterare i volumi e le superfici dell’opera né mutarne la destinazione. L’intervento deve inoltre essere effettuato nel rispetto degli elementi tipologici, strutturali e formali della originaria edificazione.
Diversamente, la ristrutturazione edilizia si caratterizza per essere idonea ad introdurre un quid novi rispetto al precedente assetto.
I lavori di manutenzione straordinaria, ha spiegato il Tar, possono essere eseguiti in assenza di titolo abilitativo, previa comunicazione di inizio lavori, in quanto riconducibili ad interventi manutentivi liberi. La realizzazione di opere che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è invece sempre subordinata al rilascio di un apposito titolo abilitativo.
Tornando al caso concreto esaminato, i giudici hanno rilevato uno scostamento tra il pergolato esistente al momento della presentazione della CILA, di estensione compresa tra i 2500 e i 3000 metri quadri, e quello realizzato, di oltre 4000 metri quadri. Alcuni elementi in legno erano inoltre stati sostituiti con componenti in metallo.
I giudici hanno escluso che si trattasse di una manutenzione straordinaria in quanto, pur volendo ipotizzare che i lavori avessero riportato il pergolato, danneggiato dal tempo, alle sue dimensioni originarie, tali dimensioni non erano esistenti al momento della presentazione della CILA.
Sarebbe stato possibile recuperare la consistenza originaria, hanno aggiunto i giudici, ma non in regime di edilizia libera e con una Cila. Il responsabile dell’intervento avrebbe potuto dichiararlo come ristrutturazione edilizia.
Ma il Tar, tornando alle norme del testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), ha ricordato che si qualificano come ristrutturazione edilizia “gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al DM 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.
I giudici hanno quindi confermato l’ordine di ripristino del Comune. Tutte le prove per giungere alla conclusione del caso sono state raccolte attraverso lo strumento fotografico satellitare Google Earth, col quale è stato possibile comparare le immagini dell’area relative al 2017, prima della presentazione della Cila, con quelle relative al 2019, cioè dopo la presentazione della comunicazione e l’avvio dei lavori.