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Antincendio, pubblicata la regola tecnica verticale per le strutture sanitarie

Antincendio, pubblicata la regola tecnica verticale per le strutture sanitarie

Norme in vigore dal 10 maggio per strutture con più di 25 posti letto e ambulatori di superficie maggiore di 500 metri quadri

Vedi Aggiornamento del 19/10/2022
Foto: hxdbzxy©123RF.com
di Paola Mammarella
13/04/2021 - È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova Regola tecnica verticale per le strutture sanitarie, contenuta nel DM 29 marzo 2021. La norma entrerà in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta: diventerà quindi operativa il 10 maggio 2021 (i trenta giorni scadrebbero il 9 maggio, ma è domenica). 
 

Prevenzione antincendio nelle strutture sanitarie

Il DM 29 marzo 2021 introduce nel DM 3 agosto 2015, contenente le norme tecniche per la prevenzione degli incendi, una regola tecnica verticale specifica per le strutture sanitarie. Il Decreto del 2015 ha dettato delle disposizioni di carattere generale, cui si sono aggiunte nel tempo le regole specifiche per i diversi settori di attività.
 
La nuova regola tecnica verticale si applica a:
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
- residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 metri quadri.
 
Nelle strutture con meno di 25 posti letto si applica le Regola Tecnica Orizzontale, cioè ci si attiene alle regole di prevenzioni generali, comuni a tutte le attività, dettate dal DM 3 agosto 2015.
 

Strutture sanitarie, la nuova regola tecnica

Il decreto definisce le regole per la valutazione del rischio incendio, la localizzazione delle attività in base al rischio, le modalità di comunicazione, gli accorgimenti per garantire l’esodo, la disciplina dei controlli e le regole per la sicurezza degli impianti.
 
La nuova regola tecnica si coordina con il DM 18 settembre 2002. Il decreto è precedente all’adozione del Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015), che ha segnato un cambio di approccio in tema di prevenzione del rischio di incendi. Il Codice ha definito le regole generali, cui si aggiungono man mano quelle specifiche per ogni settore di attività.
 
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