L’art. 69 del DLgs 81/2008 definisce attrezzatura di lavoro “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”. Come si legge nel successivo art. 71, il Datore di Lavoro è il responsabile della sicurezza degli attrezzi da cantiere, della loro conformità, idoneità e adeguatezza al lavoro da svolgere.
Le attrezzature da cantiere si distinguono in manuali ed elettriche.
Per attrezzi manuali si intendono quelli azionati direttamente dalla forza dell’operatore. Sono attrezzi manuali: seghe, picconi, cacciaviti, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli ecc. Nel caso degli attrezzi manuali le cause più frequenti di infortunio derivano dall’impiego di utensili difettosi o usurati e dall’uso improprio o non conforme alla buona pratica.
Le attrezzature elettriche sono: seghe circolari, smerigliatrici, levigatrici, martelli, trapani, avvitatori, fresatrici, seghe, ecc. Tali attrezzature possono essere:
- ad utilizzo con sostentamento a mezzo degli arti superiori, come gli elettroutensili;
- mobili, come il tagliasfalto a disco, costipatore a piastra vibrante;
- statiche, come la betoniera, sega circolare, ecc.

I rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature da cantiere manuali potrebbero essere: ferite, tagli, abrasioni per contatto con parti taglienti o lesioni dovute alla rottura dell’utensile. Quelli derivanti dall’utilizzo di attrezzature da cantiere elettriche, ad esempio, potrebbero essere: disturbi osteoarticolari, disturbi vascolari, originati da apparecchiature vibranti; oppure difficoltà respiratorie, esplosione, perdita della vista, originati dalle emissioni di polveri; o ancora conseguenze potenziali come taglio, sezionamento, originati da utensili taglienti.
La prima misura di prevenzione e protezione è quella di usare durante l’uso di attrezzi manuali i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei: scarpe antinfortunistica, tute di protezione, guanti, caschi protettivi, occhiali di protezione, mascherine antipolvere, ecc.
Che siano manuali o elettriche, prima di tutto bisogna prevedere una valutazione dei possibili rischi derivante dal loro utilizzo. In seguito, sarà necessario mettere in atto disposizioni, procedure e interventi volti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l’utilizzazione delle attrezzature da cantiere.
La sicurezza di una attrezzatura da cantiere si traduce attraverso l’applicazione di misure protezione integrate nella progettazione dell’attrezzatura, di sistemi di riparo e l’impiego di dispositivi di sicurezza.
Secondo la UNI EN ISO 12100:2010 sono misure di protezione integrate nella progettazione:
- la modifica della configurazione degli elementi;
- l’adozione di spazi minimi di sicurezza;
- l’inaccessibilità tramite adozione di distanze di sicurezza;
- la riduzione degli sforzi e dell’energia a valori non pericolosi;
- l’adeguata progettazione dei sistemi di comando.

La norma definisce il riparo una barriera fisica, progettata come parte di una macchina, per fornire protezione. “Le funzioni principali dei ripari sono quelle di impedire l’accesso allo spazio racchiuso dal riparo e/o di contenere i materiali (es. pezzi da lavorare, trucioli, liquidi). In pratica i ripari delle macchine servono per la protezione delle persone dai pericoli meccanici che possono determinare tagli, cesoiamenti, stritolamenti e urti”.
In base alla sua progettazione un riparo può essere:
“- fisso: riparo fissato in modo tale da poter essere aperto o rimosso solo mediante l’uso di utensili o la distruzione dei mezzi di fissaggio;
- mobile: riparo che può essere aperto senza l’aiuto di utensili;
- regolabile: riparo fisso o mobile che è regolabile nell’insieme o che integra una parte regolabile”.
- regolabile: riparo fisso o mobile che è regolabile nell’insieme o che integra una parte regolabile”.
Per un’aumentata sicurezza del riparo è possibile associare dispositivi di sicurezza di interblocco. Un dispositivo di sicurezza “elimina o riduce il rischio da solo o associato ad un riparo”.

Quando un dispositivo di sicurezza è associato ad un riparo avremo:
1) “Un riparo interbloccato: un riparo associato a un dispositivo di interblocco in modo che, insieme al sistema di comando della macchina, esegua le seguenti funzioni:
- avvio delle operazioni pericolose solo con il riparo chiuso;
- avvio delle operazioni pericolose solo con un apposito comando e non alla chiusura del riparo;
- comando dell’arresto delle operazioni pericolose qualora il riparo venga aperto durante il loro svolgimento”.
2) “Un riparo interbloccato con bloccaggio del riparo: un riparo associato ad un dispositivo di interblocco in modo che, insieme al sistema di controllo di comando della macchina, siano eseguite le seguenti funzioni:
- fermo delle operazioni pericolose fino a che non sia eseguita la chiusura e bloccaggio del riparo;
- mantenimento della chiusura del riparo fino al momento in cui non ci sia più il pericolo di lesioni dovuto all’operazione pericolosa;
- consenso alla possibilità di avviare l’operazione pericolosa della macchina (l’operazione pericolosa non deve avviarsi con la chiusura del riparo)”.
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Bibliografia: CPT di Torino, Inail Piemonte, “Le macchine in edilizia. Caratteristiche e uso in sicurezza”, edizione settembre 2013