Per ottenere la detrazione, è necessario che si tratti di un immobile residenziale e che gli interventi eseguiti siano classificabili come recupero o ristrutturazione, come previsto dalle norme che regolano l’agevolazione.
Bonus ristrutturazioni, il caso
Un contribuente ha acquistato una porzione di fabbricato censita nella categoria F/4 (immobili in corso di definizione). Originariamente, il fabbricato era censito nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni).L’immobile acquistato sarebbe stato ristrutturato e, dopo i lavori, accatastato nella categoria catastale A/2 (abitazioni di tipo civile).
Il contribuente ha quindi chiesto all’Agenzia se potesse usufruire del bonus ristrutturazioni sui lavori in programma.
Bonus ristrutturazioni per le unità immobiliari F/4
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, per ottenere il bonus ristrutturazioni, gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione. Gli interventi devono inoltre essere qualificati come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ai sensi delle lettere b), c), e d) dell'articolo 3 del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001).La categoria catastale F/4, ha sottolineato l’Agenzia, rientra tra le categorie fittizie, istituite per identificare immobili cui non è attribuita alcuna rendita catastale e che non costituiscono unità immobiliari.
Appartengono alle categorie fittizie gli immobili collabenti (F/2), per i quali l’Agenzia, con la circolare 19/E/2020, ha precisato che possono ottenere le detrazioni. Gli immobili collabenti, infatti, pur essendo totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
L’Agenzia è arrivata ad una conclusione analoga per gli immobili in corso di definizione (F/4) e ha ribadito che, per ottenere la detrazione fiscale, è necessario il cambio della destinazione d’uso in residenziale.