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Ristrutturare il bagno, quali titoli abilitativi servono?

Ristrutturare il bagno, quali titoli abilitativi servono?

L’Agenzia delle Entrate torna sulla disciplina dell’edilizia libera e della CILA

Foto: bombaert © 123rf.com
di Rossella Calabrese
13/04/2021 - Nonostante le innumerevoli Guide, Risposte, Circolari, ecc, i lavori di ristrutturazione sono sempre fonte di dubbi. Uno di questi è la ristrutturazione del bagno: quali titoli occorrono? Cosa bisogna conservare per non perdere le detrazioni fiscali?
 
L’Agenzia delle Entrate interviene per ricordare la normativa che regola i titoli abilitativi necessari (o meno) per realizzare questo tipo di interventi.
 
L’occasione è data da un messaggio inviato alla posta di FiscoOggi da un contribuente intenzionato a ristrutturare il bagno della propria casa, incluso il rifacimento di tubazioni e impianti idrosanitari (del solo ambiente bagno) senza alterare la struttura delle pareti, tramezzi, eccetera.
 
Il contribuente ha chiesto se, per accedere alla detrazione fiscale, deve ottenere permessi o presentare la CILA al Comune oppure se è sufficiente un’autocertificazione o basta effettuare i pagamenti tramite specifico bonifico bancario “parlante”.
 
L’Agenzia delle Entrate risponde ricordando che, per usufruire delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, occorre conservare e presentare, su richiesta degli Uffici le abilitazioni amministrative prescritte dalla legislazione edilizia in vigore al momento dell’effettuazione dei lavori, in relazione alla tipologia di interventi da realizzare: concessione, autorizzazione, comunicazione di inizio lavori.
 
 

Ristrutturare il bagno, quali titoli abilitativi servono?

Solo se la normativa edilizia applicabile non prevede alcun titolo abilitativo è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000), in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale.
 
Riguardo ai titoli e agli atti legittimanti gli interventi edilizi, l’Agenzia ricorda che è possibile far riferimento al Decreto SCIA 2 (Dlgs 222/2016) con il quale è stato attuato un riordino complessivo sulla materia e ampliata la categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera.

In sintesi - spiega l’Agenzia -, il Decreto SCIA 2 distingue gli interventi realizzabili in edilizia libera, senza alcun titolo abilitativo, dagli interventi in attività libera realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA). Inoltre, al decreto è allegata la Tabella “A” che nella “Sezione II - Edilizia” riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.

Infine, l’Agenzia segnala un altro utile decreto da consultare: il DM 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale è allegato il “Glossario Unico” delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera.
 
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