Tolleranza di cantiere del 2%, il caso
I giudici si sono pronunciati sul ricorso contro l’annullamento di una SCIA per difformità rilevante nella costruzione.Il proprietario dell’immobile, interessato alla realizzazione di alcuni interventi nel suo appartamento, aveva obiettato che le difformità risalivano ai tempi dell’edificazione dell’edificio e che la loro entità era minima. Le superfici irregolari ammontavano a 17,92 metri quadri ma a suo avviso erano inferiori al 2% della superficie dell’intero fabbricato.
Abusi edilizi, il calcolo della tolleranza di cantiere
Il Tar ha respinto il ricorso spiegando che, in base all’articolo 34 bis del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) “il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità abitative non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo”.Questo significa, ha sottolineato il Tar, che la “tolleranza di cantiere” deve essere riferita alle singole unità abitative, quindi a ciascun appartamento, e non all’intero edificio, come invece sosteneva il proprietario.
A detta dei giudici, nel caso esaminato, le irregolarità tollerate non potevano essere superiori a 1,5 metri quadri. Una dimensione molto minore delle irregolarità riscontrate, pari a 17,92 metri quadri, che costituiva il 2% non del singolo appartamento, ma dell’intero edificio.