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Sismabonus acquisto e superbonus, a chi spettano e a chi no

Sismabonus acquisto e superbonus, a chi spettano e a chi no

Dopo una demolizione e ricostruzione, agli acquirenti spetta la detrazione, all’impresa che tiene per sè un fondo commerciale non spettano bonus

Vedi Aggiornamento del 24/08/2022
Foto: gasparij ©123RF.com
di Rossella Calabrese
25/05/2021 - L’acquirente di un immobile demolito e ricostruito con aumento volumetrico può beneficiare del superbonus; l’impresa che esegue i lavori, invece, non può beneficiare dei bonus per la riqualificazione energetica nè del sismabonus per il ‘fondo commerciale’ che utilizzerà come sede operativa, trattandosi di un intervento di nuova costruzione.
 
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 364 del 24 maggio 2021.

Il caso è stato sottoposto all’Agenzia da una società che ha demolito, ricostruito e diviso in unità abitative un immobile sito in un Comune ricadente in zona a rischio sismico 3. La procedura delle autorizzazioni è iniziata dopo il 1° gennaio 2017 e prima del 1° maggio 2019, data in cui la zona di rischio sismico 3 è stata inclusa nell’ambito del sismabonus acquisto.
 
La società - che assicura di aver seguito tutte le procedure richieste dalla normativa, inclusa l’attestazione del miglioramento sismico e delle classi energetiche -, e ha chiesto all’Agenzia se gli acquirenti delle unità possono beneficiare del sismabonus acquisto e se essa può beneficiare, in qualità di costruttore, delle detrazioni per il costituendo fondo commerciale che utilizzerà come sede.
  


Sismabonus acquisto e superbonus, a chi spettano e a chi no

In premessa, l’Agenzia ricorda cos’è il sismabonus acquisto: una detrazione del 110% delle spese sostenute dagli acquirenti di unità immobiliari che fanno parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, demoliti e ricostruiti da imprese, che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano a venderle.
 
In relazione al primo quesito, l’Agenzia afferma che gli acquirenti delle unità immobiliari risultanti dalla demolizione e ricostruzione dell’edificio con aumento volumetrico, siano ammessi alla detrazione, nel rispetto dei termini, dei limiti e delle condizioni poste dalla normativa.

In relazione al secondo quesito, invece l’Agenzia, evidenzia che sia gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia quelli per il risparmio energetico devono essere realizzati su edifici esistenti e le detrazioni non valgono per quelli di nuova costruzione. Pertanto, considerato che nel caso in esame si tratta di un intervento di nuova costruzione, l’impresa non potrà beneficiare per sè stessa delle detrazioni fiscali.
 
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