
Sostegni bis, credito imposta per gli affitti prorogato al 31 luglio 2021
NORMATIVA
Sostegni bis, credito imposta per gli affitti prorogato al 31 luglio 2021
Ripristinato anche il bonus sanificazione per le spese sostenute da giugno ad agosto 2021
Vedi Aggiornamento
del 05/10/2021

27/05/2021 - Professionisti e imprese, messi a dura prova dalla crisi causata dalla pandemia, continueranno a beneficiare del credito di imposta sugli affitti. Il Decreto “Sostegni-bis” (DL 73/2021), ha prorogato la misura fino al 31 luglio 2021 e ha anche ripristinato il bonus sanificazione per le spese sostenute da giugno ad agosto 2021.
La misura, lo ricordiamo, è stata introdotta dal Decreto Rilancio e riconosce un credito di imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività di impresa, arte o professione.
Per gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che nel 2019 hanno registrato ricavi o compensi fino a 15 milioni di euro, il credito di imposta spetta in relazione ai canoni relativi i mesi da gennaio a maggio 2021.
I professionisti e gli imprenditori hanno diritto al bonus se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Ha diritto al credito di imposta anche chi, pur non possedendo i requisiti di riduzione del fatturato, ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.
Il credito di imposta spetta per un massimo di 60mila euro per beneficiario ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi o in compensazione.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.
Il Decreto Sostegni fa rivivere un bonus che era stato introdotto con il Decreto Rilancio per le spese sostenute nel 2020. La prima versione, però, prevedeva un’aliquota del 60%.
Credito di imposta 60% sugli affitti
Il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili non abitativi è stato prorogato al 31 luglio 2021.La misura, lo ricordiamo, è stata introdotta dal Decreto Rilancio e riconosce un credito di imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività di impresa, arte o professione.
Per gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che nel 2019 hanno registrato ricavi o compensi fino a 15 milioni di euro, il credito di imposta spetta in relazione ai canoni relativi i mesi da gennaio a maggio 2021.
I professionisti e gli imprenditori hanno diritto al bonus se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Ha diritto al credito di imposta anche chi, pur non possedendo i requisiti di riduzione del fatturato, ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.
Bonus sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione
Gli esercenti attività di impresa, arti o professioni potranno inoltre usufruire del bonus sanificazione. Si tratta di un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e altri strumenti per garantire la salute dei lavoratori, come termoscanner, tamponi e prodotti disinfettanti.Il credito di imposta spetta per un massimo di 60mila euro per beneficiario ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi o in compensazione.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.
Il Decreto Sostegni fa rivivere un bonus che era stato introdotto con il Decreto Rilancio per le spese sostenute nel 2020. La prima versione, però, prevedeva un’aliquota del 60%.