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Equo compenso, il Tar Lombardia sdogana il lavoro a compensi irrisori

Equo compenso, il Tar Lombardia sdogana il lavoro a compensi irrisori

I giudici: 'non si possono imporre alla PA parametri minimi rigidi e inderogabili'

Vedi Aggiornamento del 23/05/2022
Foto: gajus©123RF.com
di Paola Mammarella
10/05/2021 - I professionisti possono lavorare con la Pubblica Amministrazione per un compenso irrisorio o anche gratis, a condizione che siano parte attiva nella determinazione del proprio compenso, cioè che non lo subiscano da un committente “forte”.
 
Si è espresso in questi termini il Tar Lombardia con la sentenza 1071/2021. Il caso riguarda la professione forense, ma può essere esteso anche ad altre professioni. La pronuncia arriva proprio nel momento in cui il tema dell'equo compenso ha ritrovato spazio nel dibattito parlamentare.
 

Equo compenso, il caso

I giudici si sono pronunciati sul caso di un Comune che, dopo essere stato coinvolto in un contenzioso, ha avviato una procedura comparativa per il conferimento del patrocinio legale dell’ente, chiedendo a cinque professionisti, considerati esperti, la presentazione di un preventivo dei costi per l’espletamento dell’incarico.
 
Il terzo classificato ha presentato ricorso sostenendo che i preventivi presentati dal primo e dal secondo classificato non avrebbero dovuto essere presi in considerazione in quanto inferiori ai parametri minimi e contrari all’articolo 4 del Codice Appalti in relazione ai rischi che il Comune assumerebbe di ottenere una prestazione non adeguata alla complessità dell’incarico professionale affidato e di vedersi dichiarare la nullità della clausola contrattuale.
 


Equo compenso, Tar: no a parametri minimi rigidi e inderogabili

Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso del professionista spiegando che il Comune ha chiesto ai professionisti di formulare un’offerta economica per una prestazione professionale, il cui oggetto è stato dettagliatamente individuato.
 
Secondo i giudici, ai professionisti sono state fornite tutte le informazioni per avviare un confronto concorrenziale.
 
Il principio dell’equo compenso, sostengono i giudici, offre una tutela nei confronti di un committente forte, ma nel caso esaminato i professionisti sono stati messi in condizione di calcolare liberamente la convenienza economica del compenso in relazione all’entità della prestazione professionale richiesta.
 
Il Tar ha affermato che “imporre alle pubbliche amministrazioni l’applicazione di parametri minimi rigidi e inderogabili, anche in assenza della predisposizione unilaterale dei compensi e di un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista, comporterebbe un’irragionevole compressione della discrezionalità delle stesse”.  
 
Nella sentenza si legge che “la giurisprudenza ha affermato la compatibilità con la disciplina dell’equo compenso persino delle procedure di affidamento di incarichi professionali gratuiti”. Per sostenere questa tesi, i giudici richiamano la sentenza del “caso Catanzaro”, con cui nel 2018 il Tar calabrese ha affermato la legittimità del compenso simbolico di 1 euro per la redazione di un Piano strutturale comunale.
 
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