A questa domanda, posta da un contribuente, l’Agenzia delle Entrate risponde in modo affermativo ma ricorda i requisiti per agganciare all’intervento trainante (cappotto termico) un intervento trainato (sostituzione di finestre e infissi).
Per ottenere il superbonus 110% anche sull’intervento trainato, è necessario che:
- la sostituzione delle finestre avvenga congiuntamente all’intervento trainante effettuato dal condominio;
- si possa certificare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
- le finestre, comprensive di infissi, possiedano le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nell’Allegato E del DM 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti).
Inoltre, con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi ‘trainati’ siano effettuati congiuntamente agli interventi ‘trainanti’, l’Agenzia ricorda che nella Circolare 24/2020 ha precisato che questa condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del citato DM 6 agosto 2020.
Pertanto, conclude l’Agenzia, per usufruire del superbonus, le spese per la sostituzione delle finestre (interventi trainati) devono essere sostenute, oltre che nel periodo di vigenza dell’agevolazione, nell’intervallo di tempo compreso tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti del condominio.