Bonus facciate, ammesso l’edificio su strada privata ad uso pubblico
RISTRUTTURAZIONE
Bonus facciate, ammesso l’edificio su strada privata ad uso pubblico
L’Agenzia delle Entrate spiega in quali casi le strade vicinali sono assimilate a quelle comunali
14/05/2021 - Gli edifici con le pareti visibili dalle strade private ad uso pubblico possono ottenere il bonus facciate. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 337/2021.
Uno dei lati della palazzina si affaccia su una strada comunale, l’altro su una via che è parte integrante del complesso residenziale, ma, a detta del condominio, non può essere considerata privata e chiusa perché è utilizzata liberamente da persone e mezzi provenienti sia dall'esterno che dall'interno del complesso residenziale.
Il condominio ha quindi chiesto se l’intervento potesse essere agevolato con il bonus facciate.
Per quanto riguarda le vie private ad uso pubblico, l’Agenzia ha spiegato che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in accordo con una pronuncia della Cassazione, ha affermato che una strada vicinale è assimilata ad una comunale se utilizzata per uso pubblico e destinata al passaggio collettivo.
Sulla base di questi motivi, l’Agenzia ha concluso che i lavori possono essere agevolati con il bonus facciate.
Accedono alla detrazione gli interventi sugli edifici esistenti situati nelle zone A o B ai sensi del DM 1444/1968. Le zone A sono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Le zone B sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Sono agevolabili anche gli interventi realizzati in parti del territorio assimilabili alle zone A e B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle zone A o B deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti, che non possono essere redatte dai liberi professionisti.
La detrazione spetta per gli interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi; gli interventi di recupero, restauro, rinnovamento e consolidamento della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi; gli interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici; la sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata; gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento; gli interventi di rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie della facciata del fabbricato; il trattamento dei ferri dell’armatura.
Sono inoltre agevolabili le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione degli interventi, le prestazioni professionali connesse ai lavori (perizie, sopralluoghi, rilascio dell’attestato di prestazione energetica - APE), i costi collegati agli interventi (installazione ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi), le imposte connesse alla realizzazione degli interventi (Iva, imposta di bollo, diritti per la richiesta dei titoli abilitativi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico).
I soggetti che realizzano i lavori e hanno diritto al bonus facciate possono beneficiare direttamente della detrazione (in dieci rate annuali di pari importo) o, in alternativa, optare per lo sconto immediato in fattura o per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione a fornitori, altri soggetti collegati e istituti di credito.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS FACCIATE
Bonus facciate, il caso
Un condominio si è rivolto all’Agenzia dopo aver approvato la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero dell'involucro esterno di una palazzina situata all'interno del complesso residenziale.Uno dei lati della palazzina si affaccia su una strada comunale, l’altro su una via che è parte integrante del complesso residenziale, ma, a detta del condominio, non può essere considerata privata e chiusa perché è utilizzata liberamente da persone e mezzi provenienti sia dall'esterno che dall'interno del complesso residenziale.
Il condominio ha quindi chiesto se l’intervento potesse essere agevolato con il bonus facciate.
Bonus facciate anche per edifici su strade private a uso pubblico
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il bonus facciate non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.Per quanto riguarda le vie private ad uso pubblico, l’Agenzia ha spiegato che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in accordo con una pronuncia della Cassazione, ha affermato che una strada vicinale è assimilata ad una comunale se utilizzata per uso pubblico e destinata al passaggio collettivo.
Sulla base di questi motivi, l’Agenzia ha concluso che i lavori possono essere agevolati con il bonus facciate.
Bonus facciate, come funziona la detrazione
Ricordiamo che il bonus facciate consiste in una detrazione Irpef o Ires del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero e restauro delle strutture opache delle facciate degli edifici esistenti.Accedono alla detrazione gli interventi sugli edifici esistenti situati nelle zone A o B ai sensi del DM 1444/1968. Le zone A sono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Le zone B sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Sono agevolabili anche gli interventi realizzati in parti del territorio assimilabili alle zone A e B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle zone A o B deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti, che non possono essere redatte dai liberi professionisti.
La detrazione spetta per gli interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi; gli interventi di recupero, restauro, rinnovamento e consolidamento della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi; gli interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici; la sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata; gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento; gli interventi di rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie della facciata del fabbricato; il trattamento dei ferri dell’armatura.
Sono inoltre agevolabili le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione degli interventi, le prestazioni professionali connesse ai lavori (perizie, sopralluoghi, rilascio dell’attestato di prestazione energetica - APE), i costi collegati agli interventi (installazione ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi), le imposte connesse alla realizzazione degli interventi (Iva, imposta di bollo, diritti per la richiesta dei titoli abilitativi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico).
I soggetti che realizzano i lavori e hanno diritto al bonus facciate possono beneficiare direttamente della detrazione (in dieci rate annuali di pari importo) o, in alternativa, optare per lo sconto immediato in fattura o per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione a fornitori, altri soggetti collegati e istituti di credito.
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