Canna fumaria e decoro architettonico, il caso
I giudici hanno esaminato il caso di un locale commerciale, situato in un edificio condominiale. Il locale era stato preso in affitto da un privato che aveva installato una canna fumaria sulla facciata esterna del fabbricato.Come emerso dai rilievi del consulente tecnico d’ufficio (CTU), la canna fumaria era costituita da un tubo di diametro pari a 27 centimetri, che partiva dall’accesso del locale commerciale e proseguiva per tutta la facciata principale.
Gli altri condòmini, lamentando che la canna fumaria alterava il decoro architettonico e che i fumi compromettevano la praticabilità del lastrico solare, avevano ottenuto dalla Corte d’Appello la rimozione della canna fumaria e il ripristino della situazione preesistente.
Secondo il proprietario e il locatario del locale commerciale, però, la Corte non aveva adeguatamente spiegato il motivo per cui la canna fumaria alterasse il decoro architettonico.
Canna fumaria, quando altera il decoro architettonico
La Cassazione ha spiegato che il conduttore può utilizzare l’immobile locato secondo le condizioni contrattuali, a condizione che non siano compromessi i diritti dei terzi. Il conduttore può anche utilizzare le parti comuni dell’edificio condominiale nello stesso modo in cui le avrebbe utilizzate il proprietario.I giudici hanno illustrato che, in base all’articolo 1102 del Codice Civile, il conduttore può liberamente godere ed eventualmente modificare le parti comuni dell’edificio”, ma devono essere rispettate alcune condizioni: non deve risultare alterata la destinazione delle tali parti comuni né pregiudicato l’utilizzo agli altri condòmini.
La Cassazione ha affermato che spetta ai giudici verificare la legittimità dell’utilizzo delle parti comuni e se l’opera realizzata pregiudichi il decoro architettonico dell’edificio condominiale. L’alterazione del decoro architettonico si verifica, come riportato dai giudici, “non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio”.
Non è importante, ha aggiunto la Corte, che la fisionomia dell’edificio sia stata già gravemente alterata da precedenti interventi e che l’opera non sia visibile.
I giudici hanno quindi respinto il ricorso e confermato l’ordine di rimozione della canna fumaria.