
Sismabonus 110% nei centri storici, progetto unitario vs unità strutturale
RISTRUTTURAZIONE
Sismabonus 110% nei centri storici, progetto unitario vs unità strutturale
In Campania un nuovo caso in cui la normativa tecnica non coincide con i riferimenti per il riconoscimento delle detrazioni fiscali
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del 11/01/2023

29/06/2021 - Per ottenere il Sismabonus 110% sui lavori realizzati nel centro storico è ancora il caso di parlare di progetto unitario o questo concetto deve essere definitivamente abbandonato per ragionare in termini di unità strutturale?
È quello che molti professionisti si stanno chiedendo confrontandosi con la normativa tecnica da una parte e con l’Agenzia delle Entrate dall’altra. Dopo i casi dell’Emilia Romagna e della Sicilia, anche la Direzione Regionale della Campania ha negato il sismabonus 110% bypassando il concetto di unità strutturale.
Il nuovo edificio ospiterà due unità abitative e due autorimesse, sarà delimitato da spazi aperti su due lati e alle pareti in aderenza ai fabbricati contigui sarà garantita la discontinuità strutturale mediante la realizzazione di giunti sismici.
Dato che saranno realizzati lavori antisismici, il contribuente ritiene di poter usufruire del Sismabonus 110%. Per avvalorare la sua tesi, ricorda che la Commissione di Monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha affermato che “ai fini del Sismabonus e del Super sismabonus, più che all’unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento all’unità strutturale (US) chiaramente individuabile secondo le NTC 2018”.
La Circolare 7/2019 stabilisce che “l’unità strutturale è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse”.
Il Testo unico, ricorda l'Agenzia, prevede che gli interventi di messa in sicurezza statica debbano essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Ove riguardino i centri storici, gli interventi devono essere eseguiti sulla base di un progetto unitario e non su singole unità immobiliari.
La norma, spiega l’Agenzia, vuole fare riferimento a quegli aggregati edilizi posti nei centri storici, che devono essere recuperati e consolidati strutturalmente solo attraverso progetti e interventi unitari e contestuali, in quanto trattasi di un insieme di unità immobiliari che possono interagire sotto un'azione sismica o dinamica in genere.
Per effettuare i suddetti interventi, aggiunge l’Agenzia, si deve necessariamente procedere per aggregati di case, poiché la particolare conformazione urbanistica della città o dei borghi renderebbe meno efficace o addirittura inutile il consolidamento di un singolo edificio senza intervenire contestualmente su quelli costruiti sotto o sopra di esso.
Nella risposta l'Agenzia non contempla la possibilità che un singolo edificio, benchè situato in un centro storico e posto in aderenza ad altri edifici, possa rappresentare un'unità strutturale e, come tale, avere diritto al Sismabonus 110%.
Sull'argomento potrebbero arrivare nuovi casi ed essere necessari altri chiarimenti.
È quello che molti professionisti si stanno chiedendo confrontandosi con la normativa tecnica da una parte e con l’Agenzia delle Entrate dall’altra. Dopo i casi dell’Emilia Romagna e della Sicilia, anche la Direzione Regionale della Campania ha negato il sismabonus 110% bypassando il concetto di unità strutturale.
Sismabonus 110% nel centro storico, il caso
A rivolgersi all’Agenzia delle Entrate è stato il proprietario di un deposito, situato in una corte e avente continuità da cielo a terra, in zona A/2, “tessuto edilizio della città centrale” che “comprende i tessuti urbani di più recente costituzione che mantengono un forte carattere unitario col nucleo di antica formazione”. Il proprietario intende realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione non fedele alla sagoma preesistente, per il quale ha già depositato la richiesta del permesso di costruire.Il nuovo edificio ospiterà due unità abitative e due autorimesse, sarà delimitato da spazi aperti su due lati e alle pareti in aderenza ai fabbricati contigui sarà garantita la discontinuità strutturale mediante la realizzazione di giunti sismici.
Dato che saranno realizzati lavori antisismici, il contribuente ritiene di poter usufruire del Sismabonus 110%. Per avvalorare la sua tesi, ricorda che la Commissione di Monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha affermato che “ai fini del Sismabonus e del Super sismabonus, più che all’unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento all’unità strutturale (US) chiaramente individuabile secondo le NTC 2018”.
La Circolare 7/2019 stabilisce che “l’unità strutturale è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse”.
Sismabonus nel centro storico, no dell’Agenzia delle Entrate
Nella sua risposta, la Direzione Regionle della Campania dell'Agenzia delle Entrate non si è soffermata sul concetto di unità strutturale, ma è rimasta ancorata ai contenuti dell’articolo 16-bis del Tuir (Dpr 917/1986) perché considera questa norma “il riferimento di base di tutto il sistema di agevolazioni legate alla riduzione del rischio sismico”.Il Testo unico, ricorda l'Agenzia, prevede che gli interventi di messa in sicurezza statica debbano essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Ove riguardino i centri storici, gli interventi devono essere eseguiti sulla base di un progetto unitario e non su singole unità immobiliari.
La norma, spiega l’Agenzia, vuole fare riferimento a quegli aggregati edilizi posti nei centri storici, che devono essere recuperati e consolidati strutturalmente solo attraverso progetti e interventi unitari e contestuali, in quanto trattasi di un insieme di unità immobiliari che possono interagire sotto un'azione sismica o dinamica in genere.
Per effettuare i suddetti interventi, aggiunge l’Agenzia, si deve necessariamente procedere per aggregati di case, poiché la particolare conformazione urbanistica della città o dei borghi renderebbe meno efficace o addirittura inutile il consolidamento di un singolo edificio senza intervenire contestualmente su quelli costruiti sotto o sopra di esso.
Nella risposta l'Agenzia non contempla la possibilità che un singolo edificio, benchè situato in un centro storico e posto in aderenza ad altri edifici, possa rappresentare un'unità strutturale e, come tale, avere diritto al Sismabonus 110%.
Sull'argomento potrebbero arrivare nuovi casi ed essere necessari altri chiarimenti.