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Appalti: dall’appalto integrato al subappalto, come cambiano i contratti pubblici

Appalti: dall’appalto integrato al subappalto, come cambiano i contratti pubblici

Nella legge Semplificazioni: affidamento diretto per lavori fino a 150mila euro e servizi fino a 139mila euro e corsia preferenziale per le PMI

Aggiornato al 29/07/2021
Foto: Anusorn Phuengprasert Na Chol©123RF.com
Foto: Anusorn Phuengprasert Na Chol©123RF.com
di Paola Mammarella Aggiornato al
28/07/2021 - Liberalizzazione del subappalto, appalto integrato, innalzamento delle soglie per l’affidamento diretto. Sono alcune delle novità che entreranno a breve in vigore per effetto della legge di conversione del DL Governance PNRR e Semplificazioni. Il testo ha ottenuto la fiducia del Senato con 213 voti favorevoli e 33 contrari.
 
Alcune misure riguardano tutte le gare che saranno stipulate d’ora in avanti, mentre altre sono limitate ai contratti per la realizzazione delle opere finanziate con il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il Piano Nazionale complementare (PNC). Le modifiche produrranno un impatto considerevole sul Codice Appalti, per il quale è iniziato parallelamente un processo di revisione totale.
 

Appalti, le semplificazioni per tutte le gare

Fino al 30 giugno 2023, sarà consentito l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per i lavori di importo inferiore a 150mila euro e per i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione di importo inferiore a 139mila euro (fino ad oggi la soglia è stata fissata a 75mila euro). Bisognerà comunque garantire che la scelta ricada tra i soggetti in possesso di esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, individuati anche tra gli iscritti in appositi elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante nel rispetto del principio di rotazione.
 
Per i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione di importo compreso tra 139mila euro e le soglie europee, si potrà utilizzare la procedura negoziata invitando almeno 5 operatori. Abbiamo già osservato che per le gare aggiudicate dalle Amministrazioni centrali si tratta di una liberalizzazione totale dal momento che la soglia europea ammonta proprio a 139mila euro. La soglia europea delle gare aggiudicate da altre Amministrazioni ammonta invece a 214mila euro.
 


Si utilizzerà la procedura negoziata, con invito a 5 operatori, anche per i lavori di importo compreso tra 150mila euro e un milione di euro. Nei lavori di importo compreso tra un milione di euro e le soglie europee (5,35 milioni), si dovranno invitare almeno 10 operatori.
 
Il subappalto si allinea progressivamente alle indicazioni dell’Unione Europea con un processo di progressiva liberalizzazione. Fino al 31 ottobre 2021, il tetto del subappalto è elevato al 50% (fino ad ora era in vigore il limite al 40%). Sono vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.
 
Dal 1° novembre 2021 inizia la liberalizzazione totale. Le Stazioni Appaltanti dovranno adeguatamente motivare le prestazioni e le lavorazioni che dovranno essere eseguite dall’aggiudicatario. I limiti saranno giustificati solo dalle particolari caratteristiche o dalla complessità delle prestazioni, dalla necessità di rafforzare i controlli sulle attività di cantiere, tutelare le condizioni di lavoro, prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Il decreto elimina anche il trattamento speciale riservato alle opere specialistiche e superspecialistiche, per le quali fino ad ora era rimasto in vigore il limite del 30% al subappalto.
 


Appalti, le deroghe per le opere finanziate dal PNRR e dal PNC

Per la realizzazione delle opere, finanziate in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC, le Stazioni Appaltanti, in caso di urgenza, possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando.
 
È consentito l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (appalto integrato). L’affidamento può avvenire mediante l’acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta o mediante offerte aventi per oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In tutti i casi, il prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo per la progettazione definitiva, quello per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori.
 
Sono previsti punteggi premiali per l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici e di piattaforme interoperabili, ma anche un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento.
 
Il parere del CSLP è previsto solo per i progetti di fattibilità relativi a lavori di competenza statale o finanziati dallo Stato almeno per il 50% e di importo superiore a 100 milioni di euro.
 


Le semplificazioni riguardano anche la gestione degli eventuali contenziosi, che non potranno ritardare la realizzazione delle opere. Al soggetto impugna gli atti di gara e vince il ricorso è riconosciuto un risarcimento invece del subentro nel contratto già concluso tra Stazione Appaltante e aggiudicatario.
 
I contratti diventano efficaci con la stipula e non sono sottoposti alla condizione sospensiva, prevista dal Codice Appalti per consentire i controlli.
 
In caso di ritardi dovuti alla Stazione Appaltante, il responsabile o l’unità organizzativa esercita d’ufficio il potere sostitutivo su richiesta dell’interessato.
 
I bandi devono garantire il rispetto delle pari opportunità e del principio di non discriminazione. Possono essere previsti criteri premiali per agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese.
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